Ordinanza n. 1396/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da ANAS s.p.a. sull’istanza presentata dal ricorrente il 17 marzo 2025, ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, per l’installazione di mezzi pubblicitari su S.S. 13 Pontebbana, al Km. 56+800 lato sinistro, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni; nonché, quanto ai motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 14 giugno 2026, per l’annullamento, previo mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a., del provvedimento in data 6 maggio 2026 con il quale ANAS s.p.a. ha rigettato la predetta istanza, con ordine all’Amministrazione di rideterminarsi entro un termine non superiore a trenta giorni; nonché, in ogni caso, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da ANAS s.p.a. nel periodo antecedente l’adozione del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 e dell’art. 53, comma 5, d.P.R. n. 495/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da ANAS sull'istanza di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari e, con motivi aggiunti, provvedimento di rigetto dell'istanza adottato il 6 maggio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da ANAS sull'istanza presentata il 17 marzo 2025, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, per l'installazione di due mezzi pubblicitari a messaggio variabile visibili dalla S.S. 13 Pontebbana, nonché l'ordine di provvedere con un provvedimento espresso entro trenta giorni. Dopo l'adozione, il 6 maggio 2026, del provvedimento di rigetto dell'istanza, notificato in pari data, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendone l'annullamento, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., e la riedizione del potere entro trenta giorni. È stato inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento, per violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 53, comma 5, d.P.R. n. 495/1992.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia, a seguito dell'impugnazione del provvedimento espresso sopravvenuto, comprendesse anche una domanda di annullamento proposta ai sensi dell'art. 29 c.p.a. Ha quindi accolto la richiesta di mutamento del rito ai sensi degli artt. 117, comma 5, e 32, comma 2, c.p.a., disponendo la conversione dal rito camerale previsto per il silenzio al rito ordinario. Il ricorso è stato assegnato al ruolo ordinario e la Segreteria è stata incaricata di fissare l'udienza pubblica per l'esame del merito. L'ordinanza non ha deciso né la legittimità del silenzio né quella del provvedimento di rigetto.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.P.R. n. 495/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
art. 53, comma 5, d.P.R. n. 495/1992
È richiamato quale parametro della contestata violazione con riguardo al silenzio serbato nel procedimento.
È invocato quale parametro dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
Consente, nel giudizio sul silenzio, il mutamento del rito quando sopravvenga un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti.
È applicato per disporre la conversione al rito ordinario in ragione della contemporanea presenza di una domanda di annullamento.
Individua la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti, che rende necessario l'esame della controversia con il rito ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio dell'amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso e il ricorrente lo impugna con motivi aggiunti, il giudice può disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.
- La contestuale presenza di una domanda contro il silenzio e di una domanda di annullamento del provvedimento espresso sopravvenuto impone l'esame della controversia con il rito ordinario, mediante conversione del rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 365/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 366/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 giu 2026Ordinanza n. 1385/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →