Cassazione Civile, Ordinanza n. 34931/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore / banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice ex art. 2901 c.c. contro gli atti con cui due coniugi avevano conferito beni immobili in fondo patrimoniale, poi incrementato nel tempo. In appello la pronuncia di primo grado è stata riformata solo in parte: l'efficacia della revocatoria è stata circoscritta ai soli beni e alle sole quote riferibili al coniuge debitore, escludendo i beni e le quote della moglie, ritenuta estranea ai debiti verso la creditrice e le banche intervenute. Tuttavia la corte territoriale ha confermato la condanna della moglie al pagamento delle spese di primo grado, ritenendo che le sue difese fossero state sostanzialmente comuni e indifferenziate rispetto a quelle del coniuge debitore, e ha compensato solo in parte le spese di appello. Con il ricorso per cassazione la moglie ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la corte d'appello posto le spese a suo carico nonostante la sua totale estraneità ai rapporti obbligatori del debitore e la sua vittoria quanto all'esclusione dei propri beni dalla revocatoria; con il secondo motivo ha contestato la regolazione delle spese del giudizio di appello, sostenendo che, una volta riconosciuto l'errore sulla prima statuizione, la sua impugnazione doveva considerarsi integralmente vittoriosa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.: la ricorrente non aveva riprodotto né indicato in modo completo gli atti e i documenti di merito idonei a dimostrare l'assenza di soccombenza e la mancanza di comunanza di difese con il coobbligato; il secondo motivo è stato assorbito perché proposto in via condizionata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla condanna alle spese fosse formulata in modo non autosufficiente, perché non accompagnata dalla puntuale indicazione e riproduzione degli atti di causa necessari a verificare la dedotta insussistenza di soccombenza e l'asserita autonomia della posizione processuale della ricorrente. Il secondo motivo, relativo alle spese di appello, è stato assorbito in quanto subordinato all'accoglimento del primo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a ciascuna parte controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore contro gli atti di disposizione patrimoniale del debitore
richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di porre le spese di lite a carico della parte vittoriosa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e completa degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, con riproduzione del loro contenuto rilevante
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di produzione dei documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo come base del calcolo dell'ulteriore contributo unificato
norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di ricorso in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella mera indicazione della norma asseritamente violata: il ricorrente deve indicare anche gli elementi fattuali concreti che delimitano la dedotta violazione e consentono il controllo di legittimità.
- L'onere di specifica allegazione imposto dall'art. 366 n. 6 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi con precisione gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto decisivo e la loro collocazione nel fascicolo; non è sufficiente il richiamo generico o la riproduzione parziale di singoli passaggi.
- Tale onere opera anche quando la censura si fondi sul contenuto di atti processuali: la Corte di cassazione non può procedere a una ricerca esplorativa negli atti di causa per ricostruire i presupposti del motivo.
- La deduzione di errori nella regolazione delle spese processuali deve essere sorretta da una compiuta autosufficienza del ricorso, specie quando si sostenga di essere parte vittoriosa o totalmente estranea alla soccombenza.
- Se un secondo motivo di ricorso è proposto in via espressamente condizionata all'accoglimento del primo, il suo esame resta assorbito quando il primo motivo è dichiarato inammissibile o infondato.
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