Cassazione Civile, Ordinanza n. 35268/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva chiesto la ripetizione di euro 372.712,12, o di altra somma, assumendo di avere indebitamente pagato interessi anatocistici e altri costi non dovuti nell’ambito di un rapporto di conto corrente e di un conto anticipi. Il Tribunale aveva respinto la domanda perché l’attrice non aveva provato i fatti costitutivi della pretesa: mancavano il contratto di conto corrente, gli estratti conto e l’estratto di chiusura; la Corte d’appello aveva confermato integralmente. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato l’esistenza di un valido contratto non scritto e l’idoneità degli estratti conto scalari a provare gli addebiti illegittimi; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo di avere assolto gli oneri di allegazione e che sarebbe spettato alla banca produrre la documentazione mancante, anche tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1321 e 1346 c.c., prospettando che, trattandosi di contratti anteriori alla l. n. 154 del 1992, non vi fosse obbligo di forma scritta e che i versamenti su conto anticipi avessero natura ripristinatoria, con riflessi sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza di omesso esame non individuava un fatto storico decisivo, ma si risolveva nella contestazione della valutazione probatoria; inoltre mancava l’autosufficienza quanto alla localizzazione degli estratti scalari e alla loro deduzione nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la ricorrente, sotto la veste della violazione dell’art. 2697 c.c., mirava a una revisione del merito e della valutazione delle prove; ha inoltre rilevato la novità della censura relativa all’istanza di esibizione, non adeguatamente dedotta nei gradi precedenti e comunque non riproposta in appello. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia perché la questione sulla natura ripristinatoria dei versamenti e sulla prescrizione era assorbita dal mancato accoglimento della domanda di ripetizione, sia perché la ricorrente non aveva indicato elementi istruttori idonei a dimostrare l’esistenza del contratto nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il ricorrente indica il fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività; non basta denunciare l’omesso esame di elementi istruttori.
Le censure fondate su documenti o atti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne indica con precisione contenuto, localizzazione e collocazione nei fascicoli, rendendone impossibile il controllo in cassazione.
L’osservanza degli oneri di deposito e indicazione degli atti è necessaria per consentire il controllo di legittimità.
La violazione dell’onere della prova è censurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata secondo le regole sostanziali; non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
Il cliente può chiedere alla banca copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio e, in giudizio, può proporre istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione è stata previamente richiesta alla banca.
L’ordine di esibizione può essere utilizzato per ottenere dalla banca documentazione già richiesta ex art. 119 t.u.b., ma la relativa questione deve essere stata ritualmente dedotta nei gradi di merito.
La ricorrente lo invocava per sostenere l’esistenza del rapporto contrattuale bancario, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e per mancata prova dell’esistenza del contratto.
La ricorrente lo richiamava per contestare il ragionamento della Corte sulla validità del rapporto; la Corte non ha affrontato nel merito la questione per difetto di interesse e di prova.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a rapporti bancari, l’attore deve fornire la prova del titolo del rapporto e delle movimentazioni rilevanti, nonché dell’assenza di giusta causa dei pagamenti richiesti in restituzione.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi nella contestazione del risultato della valutazione probatoria: occorre indicare un fatto storico decisivo, e non un mero elemento istruttorio, specificando dove e come esso sia stato discusso.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non è deducibile per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- In cassazione è inammissibile la censura che si fondi su documenti non adeguatamente localizzati e specificati nel ricorso, o su questioni non ritualmente dedotte nei gradi di merito.
- L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzata in modo generico per supplire alla carenza probatoria dell’attore, specie se non risulta la previa richiesta della documentazione alla banca ai sensi dell’art. 119 t.u.b.
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