Cassazione Civile, Ordinanza n. 39117/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita del 30 luglio 2002. L'acquirente agiva per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., sostenendo di avere pagato nei termini l'ultima rata del prezzo e che i venditori non avessero poi trasferito il bene. I venditori si costituivano e proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento dell'acquirente, con condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale, dichiarava risolto il preliminare, condannava l'acquirente al risarcimento del danno e disponeva anche la restituzione in favore dell'acquirente di quanto versato a titolo di prezzo. In appello i venditori impugnavano solo il capo di condanna restitutoria, sostenendo che l'acquirente non aveva mai proposto una domanda di restituzione; la Corte d'appello accoglieva l'appello ed eliminava tale statuizione. In cassazione l'acquirente deduceva, con due motivi connessi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere dalle sue difese la volontà di ottenere la riforma della sentenza anche senza appello incidentale, e che comunque la decisione violava l'art. 1458 c.c. perché lasciava senza giustificazione lo spostamento patrimoniale conseguente alla risoluzione del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili i due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui la risoluzione del contratto, pur producendo effetti retroattivi e comportando l'obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute, non consente al giudice di pronunciare d'ufficio i relativi provvedimenti restitutori se manca la domanda della parte interessata. Poiché la Corte d'appello aveva accertato, con statuizione non specificamente censurata, che l'acquirente non aveva proposto alcuna domanda di restituzione, neppure in via subordinata, il Tribunale non poteva disporre la restituzione delle somme versate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla è stato disposto per le spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come base dell'azione volta a ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso
la risoluzione ha effetto retroattivo e comporta l'obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute, ma tale effetto non legittima la pronuncia restitutoria d'ufficio in assenza di domanda
è richiamato per la definizione camerale del ricorso in base alla proposta del relatore
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle prestazioni eseguite in esecuzione di un contratto risolto deve essere specificamente proposta dalla parte interessata; il giudice non può disporla d'ufficio solo perché la risoluzione comporta effetti retroattivi.
- L'effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto, pur essendo coerente con l'art. 1458 c.c., resta soggetto al principio di domanda e non può essere introdotto dal giudice in mancanza di una richiesta processuale espressa.
- In cassazione non è ammissibile censurare una statuizione se il motivo non attinge specificamente il presupposto decisivo posto a base della decisione impugnata.
- Nel giudizio relativo a preliminare di compravendita, la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda di risoluzione con conseguenti restituzioni sono piani distinti: l'accoglimento dell'una non implica automaticamente la pronuncia dell'altra senza apposita allegazione e richiesta.
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