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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19336/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di locazione di immobile ad uso bar-caffè e dal successivo rilascio forzoso dei locali. La società conduttrice chiedeva l'indennità per le migliorie asseritamente apportate all'immobile durante la locazione, nonché la restituzione del deposito cauzionale; le controparti, subentrate al locatore originario, chiedevano il risarcimento dei danni arrecati all'immobile e del danno da ritardata riconsegna. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva rigettato la domanda di indennità ex art. 1592 c.c., ritenendo che al momento del rilascio non vi fossero miglioramenti apprezzabili, ma solo un immobile in grave degrado, e aveva compensato il credito della conduttrice per la cauzione con il credito risarcitorio riconosciuto ai locatori. In cassazione la conduttrice ha proposto quattro motivi, tutti formalmente incardinati sull'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo: omesso esame di fatti decisivi (verbale di rilascio, tempistica delle contestazioni, distanza temporale della c.t.u.); omesso esame delle risultanze tecniche che avrebbero dimostrato l'esistenza e il valore delle migliorie; omesso esame di fatture, relazione tecnica e fotografie; omesso esame di ulteriori documenti difensivi e del fatto che il c.t.u. avrebbe comunque riconosciuto alcune opere di ripristino come dipendenti dalla mancata manutenzione. Le resistenti hanno eccepito anche la nullità della procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di nullità della procura, ritenendo valida la procura apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso e riferita alla sentenza impugnata, secondo il principio di conservazione e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché: i motivi non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'indennità ex art. 1592 c.c. per mancanza di un miglioramento apprezzabile al momento della riconsegna, nonostante l'eventuale esecuzione di opere durante il rapporto; le censure miravano a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio; mancava la specifica indicazione e riproduzione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; alcuni fatti dedotti non erano decisivi; alcune doglianze colpivano accertamenti di fatto coperti da giudicato interno, perché non impugnati in appello incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1592 c.c.

    nessuna indennità se non sussiste, al momento della riconsegna, un miglioramento apprezzabile del bene rispetto allo stato iniziale

    l'indennità per i miglioramenti al bene locato presuppone che, alla riconsegna, il bene presenti un effettivo risultato migliorativo ancora esistente e apprezzabile; non basta che il conduttore abbia sostenuto esborsi o eseguito lavori nel corso del rapporto.

  • art. 1593 c.c.

    richiamato nell'oggetto della controversia

    norma evocata come disciplina delle innovazioni e migliorie del conduttore nel rapporto locativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi per il giudizio

    il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione delle prove o delle difese.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    onere di specifica indicazione dei documenti richiamati

    il ricorrente deve indicare specificamente i documenti e riprodurne il contenuto rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

    la mera produzione del documento non basta se nel ricorso non è assolto l'onere di specifica indicazione e localizzazione.

  • art. 332 c.p.c.

    impugnazione per esso preclusa

    in causa scindibile con litisconsorzio facoltativo, l'impugnazione non notificata alla parte rimasta estranea non impone l'integrazione del contraddittorio quando per essa il gravame è ormai precluso.

  • art. 83 c.p.c.

    procura speciale su foglio separato materialmente congiunto all'atto

    la specialità della procura per cassazione è soddisfatta dalla collocazione topografica della procura su foglio separato ma congiunto al ricorso, equiparata alla procura in calce o a margine.

  • art. 365 c.p.c.

    requisito della specialità della procura

    la procura per ricorso per cassazione è valida se, per la sua collocazione e il contenuto complessivo, è riferibile al giudizio di cassazione e non risulta in modo evidente il contrario.

  • art. 1367 c.c.

    principio di conservazione

    nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che le consenta di produrre effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    principio di conservazione

    richiamato per affermare una lettura conservativa degli atti processuali quando il dubbio non escluda la riferibilità dell'atto al giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'indennità per miglioramenti apportati dal conduttore all'immobile locato, è necessario che al momento della riconsegna permanga un effettivo e apprezzabile incremento di valore o utilità del bene rispetto allo stato iniziale; la sola esecuzione di lavori e il sostenimento delle relative spese non sono di per sé sufficienti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
  • Gli elementi istruttori, le argomentazioni difensive e l'insieme del materiale probatorio non sono, di regola, 'fatti' ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico sottostante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specialmente quando la decisione si fondi su una ragione autonoma e assorbente non specificamente attinta dal ricorso.
  • L'onere di specifica indicazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. richiede non solo il richiamo al documento, ma anche la sua localizzazione e la riproduzione del contenuto rilevante per la censura.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida quando risulti, per la sua collocazione topografica e per il contenuto complessivo, chiaramente riferita al giudizio di cassazione; in caso di dubbio prevale un'interpretazione conservativa dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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