Cassazione Civile, Ordinanza n. 12246/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia originava da un giudizio promosso per far valere un illecito concorrenziale relativo alla commercializzazione di capi di abbigliamento recanti il marchio "Luisa Spagnoli". Il Tribunale aveva deciso la causa e la Corte d'appello di Perugia aveva respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi, formalmente fondati su violazioni di legge e vizi motivazionali: il primo sulla valutazione probatoria e sulla disciplina della concorrenza sleale; il secondo anche sugli artt. 1175, 1341, 2043 e 2598 c.c.; il terzo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un dedotto ulteriore svincolo dal divieto di rivendita in Italia; il quarto sulla concorrenza sleale e sulle presunzioni; il quinto sulla prova testimoniale e sulle presunzioni. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, conteneva motivi frammentari e cumulativi, sovrapponeva censure eterogenee e non rispettava il requisito di autosufficienza quanto alla trascrizione o localizzazione degli atti e documenti rilevanti, specie per il vizio di omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto violato l'art. 366, nn. 2 e 3, c.p.c. perché il ricorso non conteneva una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa e della vicenda processuale, non essendo sufficiente il richiamo generico contenuto nei motivi né il rinvio agli atti del processo. Ha inoltre affermato che i motivi erano inammissibili perché cumulavano profili diversi e incompatibili, mescolando violazioni di legge, omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale senza separarli in censure autonome. Il terzo motivo è stato ritenuto non comprensibile e comunque carente di autosufficienza perché mancava la puntuale indicazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e degli atti processuali in cui era stata proposta. Anche gli altri motivi sono stati dichiarati carenti di autosufficienza per mancata indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui si fondavano. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa e dei motivi, non surrogabili da rinvii generici ai motivi stessi o ad altri atti del processo; gli atti e documenti fondanti i motivi devono essere indicati e localizzati o trascritti nei passaggi essenziali.
Non è consentita la commistione, nello stesso motivo, di doglianze eterogenee e incompatibili, quali violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale, senza una chiara separazione delle censure.
La deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione pretesamente omessa sia stata ritualmente proposta e sia riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con indicazione dell'atto o del verbale in cui è stata formulata.
È richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove, ma la Corte non esamina il merito per l'inammissibilità del ricorso.
È richiamato dai ricorrenti come norma sulla valutazione probatoria; la Corte ribadisce che il vizio non può essere prospettato senza un'adeguata autosufficienza del ricorso.
È evocato insieme al vizio motivazionale, ma la Corte ritiene inammissibile la censura quando non sia resa intellegibile e autonoma.
È richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla motivazione della sentenza, ma senza superare i requisiti di specificità e autosufficienza.
È richiamato dai ricorrenti nel contesto della disciplina delle condizioni generali e della pretesa illegittimità del divieto di rivendita, ma il motivo non è scrutinato nel merito.
È richiamato dai ricorrenti per prospettare anche una responsabilità aquiliana da concorrenza illecita, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
È il parametro sostanziale evocato per l'illecito concorrenziale nella commercializzazione di capi recanti il marchio altrui; la Corte non entra nel merito della violazione perché il ricorso è inammissibile.
È richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
È richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte non valuta il merito delle presunzioni poiché i motivi risultano inammissibili.
È richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure di merito, senza esame per l'inammissibilità complessiva.
È richiamato in relazione alla prova testimoniale, ma senza specifica e autosufficiente illustrazione della doglianza.
È richiamato in tema di incapacità a testimoniare, ma la censura è ritenuta generica e non autosufficiente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria ma intellegibile dei fatti di causa e della vicenda processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto e svolgimento della controversia senza ricorrere ad atti esterni.
- L'onere di autosufficienza impone che gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure siano indicati con precisione, o trascritti nei passaggi essenziali, e con specifica localizzazione nel fascicolo; il semplice richiamo generico non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo censure diverse e incompatibili, come violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione, senza consentire alla Corte di isolarne autonomamente il contenuto.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, nonché dell'atto processuale in cui è stata proposta; non è sufficiente un'affermazione generica o riassuntiva.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in una ricerca officiosa della materia del contendere: spetta al ricorrente costruire un ricorso chiaro, specifico e autosufficiente, idoneo a rendere immediatamente valutabili le questioni devolute.
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