Cassazione Civile, Ordinanza n. 07420/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società e alcuni soci hanno agito contro una banca per ottenere la declaratoria di illegittimità di addebiti su diversi conti correnti e conti anticipi su fatture, la nullità dei relativi contratti, l’inefficacia di garanzie fideiussorie e la nullità della pattuizione degli interessi in relazione a un mutuo agrario, con conseguenti restituzioni e risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva dichiarato nullo per difetto di forma scritta solo un conto corrente e il relativo conto sovvenzione, applicando però il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, t.u.b.; aveva invece ritenuto validi due conti anticipi su fatture considerandoli accessori a conti correnti validamente stipulati; aveva infine rigettato la domanda risarcitoria relativa al riaddebito di cambiali smarrite. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 117 e 127 t.u.b. e 1418 c.c. per l’erronea applicazione del meccanismo sostitutivo in caso di nullità per difetto di forma; violazione delle norme sulla forma dei contratti bancari per la validità dei conti anticipi privi di autonoma forma scritta e del necessario contenuto economico nel contratto madre; omesso esame di un fatto decisivo circa l’assenza di pattuizioni che consentissero tali conti anticipi; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’inefficacia delle fideiussioni collegate a contratti nulli; e censura sul contributo unificato. La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo, infondato o inammissibile il quinto, e assorbito il terzo e il settimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il settimo, e ha rigettato/in parte dichiarato inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la nullità per difetto di forma scritta del contratto bancario comporta la caducazione dell’intero rapporto e non consente l’applicazione del meccanismo sostitutivo dell’art. 117, comma 7, t.u.b., previsto solo per ipotesi diverse; ha inoltre ritenuto non sufficientemente motivata l’esenzione dalla forma scritta dei conti anticipi su fatture, che non possono dirsi validi per mera connessione funzionale con il conto corrente se il contratto madre non prevede anche la possibilità di tali operazioni e le relative condizioni economiche; infine ha censurato l’omessa pronuncia sulla domanda relativa all’inefficacia delle garanzie fideiussorie collegate a contratti nulli.
Norme richiamate
La forma scritta è richiesta per i contratti bancari; la disciplina sostitutiva del comma 7 opera solo nei casi previsti dai commi 4 e 6 e non quando manchi integralmente il documento contrattuale scritto, ipotesi che determina la nullità dell’intero rapporto senza possibilità di interventi correttivi.
Richiamato insieme all’art. 117 t.u.b. come parametro della censura sulla disciplina dei contratti bancari.
Richiamato per sostenere la nullità dei contratti bancari in difetto di forma scritta e delle pattuizioni economiche non validamente convenute.
Richiamato come testo unico bancario nell’ambito della disciplina dei rapporti bancari oggetto di causa.
La Corte ha ravvisato una omessa pronuncia della sentenza di merito sulla domanda di inefficacia delle garanzie fideiussorie collegate ai contratti nulli.
La censura sul quinto motivo è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato trascritto il contenuto della clausola contrattuale invocata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il motivo relativo al raddoppio del contributo unificato è stato assorbito.
l. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3
Richiamata quale antecedente normativo della disciplina della forma dei contratti bancari e della possibilità di particolari contratti in forma diversa da quella scritta, nei limiti indicati dalla regolamentazione attuativa.
Massime di principio
- La nullità di un contratto bancario per difetto di forma scritta comporta la caducazione dell’intero rapporto e non può essere sanata o integrata mediante il meccanismo sostitutivo dei tassi previsto per ipotesi diverse dalla mancanza del documento contrattuale.
- Il tasso sostitutivo dell’art. 117, comma 7, t.u.b. è applicabile solo alle fattispecie espressamente previste dalla norma; non è estensibile alla nullità per mancata forma scritta del contratto.
- Un contratto bancario accessorio o collegato può essere sottratto alla forma scritta solo se il contratto principale, stipulato per iscritto, preveda espressamente la possibilità dell’operazione accessoria e ne disciplini almeno le condizioni economiche essenziali.
- La mera connessione funzionale o operativa tra un contratto accessorio e un conto corrente non è sufficiente a sostituire la forma scritta richiesta dalla disciplina bancaria.
- In caso di nullità del contratto bancario, il riequilibrio dei rapporti di dare-avere si realizza, se domandato e provato, attraverso le regole della ripetizione dell’indebito e non mediante la convalida impropria del contratto nullo.
- L’omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello integra vizio processuale denunciabile in cassazione quando la sentenza non si confronti con la specifica questione devoluta.
- Le censure in cassazione devono rispettare il requisito di specificità: la mancata trascrizione o localizzazione della clausola contrattuale su cui si fonda il motivo può determinare l’inammissibilità del ricorso.
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