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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45120/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca per equivalente di 569.777,00 euro (o in subordine la limitazione della confisca per pagamenti e pignoramenti già effettuati). Il ricorrente deduceva: 1) mancata applicazione dell'art. 1, comma 14, legge delega n. 134/2021 (che prescriverebbe l'esecuzione della confisca per equivalente con le modalità delle pene pecuniarie e quindi la preventiva notificazione dell'invito al pagamento), sostenendone l'immediata applicabilità anche prima dell'emanazione dei decreti delegati; 2) illegittimità della scelta dei beni confiscati e mancanza di collegamento con il reato; 3) nullità dell'esecuzione per difetto di previo avviso. In subordine il ricorrente chiedeva che la confisca fosse limitata in ragione di un pignoramento e di due pagamenti antecedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate: a) le disposizioni di una legge di delega non sono immediatamente applicabili ai 'rapporti della vita' prima dell'emanazione dei decreti legislativi delegati; b) la previsione processuale dell'art. 1, comma 14, legge n. 134/2021, essendo normativa processuale relativa alle modalità esecutive, non impone necessariamente l'invio dell'avviso per fatti anteriori alla sua promulgazione (principio tempus regit actum). Sul merito la Corte ha precisato che la confisca per equivalente è indipendente dall'esistenza di un diretto nesso tra singoli beni e reato e che il pubblico ministero può delegare alla polizia giudiziaria la ricerca e l'individuazione dei beni da confiscare; ha altresì ritenuto insufficienti i documenti prodotti per dimostrare che pignoramenti e pagamenti riguardassero il debito erariale soggetto a confisca. Conseguenza: mantenimento della confisca e rigetto delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Fattispecie delittuosa cui si riferisce il profitto confiscato; applicazione della confisca per equivalente ex art. 12-bis in relazione a questa norma

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    "Nel caso di condanna ... è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto ... ovvero ... la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

    La confisca per equivalente può colpire beni di proprietà o disponibili al reo per un valore corrispondente al profitto; non è necessaria la corrispondenza diretta tra bene e reato

  • art. 1, comma 14, legge delega n. 134 del 2021

    "prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie"

    Disciplina le modalità esecutive da adottare via decreto delegato; Corte ha ritenuto che, essendo norma di legge delega, non ha efficacia immediata nei rapporti della vita prima dell'emanazione dei decreti delegati

  • art. 2, ultimo comma, cod. pen.

    "Le disposizioni di questo articolo ... si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti"

    Richiamato nella questione di legittimità: Corte ha ritenuto che tale comma non impone l'immediata efficacia delle disposizioni di una legge delega; distinzione tra decreto-legge e legge di delega

  • art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002

    "la notificazione dell'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento nel termine di un mese"

    Norma sulle modalità esecutive delle pene pecuniarie; il ricorrente invocava la sua cogenza rispetto alla confisca per equivalente ma la Corte ha ritenuto che non poteva essere fatta valere per fatti anteriori alla legge/decreto delegato non ancora operativi

  • art. 86 disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    "1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro ... l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie"

    Il decreto delegato ha recepito la previsione della legge delega; tuttavia il relativo regime non era entrato in vigore al momento dell'esecuzione contestata e, comunque, le modifiche processuali non si applicano retroattivamente salvo diversa previsione

  • artt. 3 e 25 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità: Corte ha escluso contrasto con il principio di uguaglianza (art.3) e con il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (art.25), ritenendo coerente la diversa efficacia tra legge di delega e decreto-legge e che la norma di delega è normativa processuale

Massime di principio

  • Le disposizioni contenute in una legge di delega non sono immediatamente operative nei rapporti concreti: per entrare in vigore e incidere sull'esecuzione occorre l'emanazione del decreto legislativo delegato.
  • Per le norme processuali vale, in linea generale, il principio tempus regit actum: l'atto processuale si governa dalla legge vigente al momento dell'atto (esecuzione), salvo che la nuova norma incida sulla qualità o quantità della pena in senso sostanziale.
  • La confisca per equivalente è finalizzata a sottrarre al reo il valore corrispondente al profitto del reato ed è indifferentemente applicabile ai beni disponibili al reo senza che sia necessario un nesso diretto tra specifico bene e reato.
  • Il pubblico ministero può delegare alla polizia giudiziaria la ricerca e l'individuazione dei beni da confiscare; le garanzie sul punto sono assicurate dall'eventuale incidente di esecuzione davanti al giudice competente.
  • Modifiche successive alle modalità esecutive (anche se più favorevoli) non si applicano automaticamente ai casi già eseguiti; l'applicabilità retroattiva richiede condizioni normative o che la norma incida sulla natura della pena.

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