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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12839/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava tre vizi principali: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e mancato rigoroso esame dell'attendibilita' delle dichiarazioni (art. 192 c.p.p.) eccessivo affidamento sulla prova logica e sulle dichiarazioni di Ivaldi e Russo per ritenere il concorso nei reati (art. 110, art. 615-ter c.p.); 2) errata applicazione dell'art. 513 c.p.: si contestava che i fatti costituissero soltanto concorrenza sleale (stor-no di clientela) priva del dolo specifico di turbare o impedire l'attivita' commerciale e quindi non punibile ai sensi di 513; 3) mancata motivazione circa l'inammissibilita' o la mancanza della causa petendi delle parti civili (Telesia s.r.l. e societa' collegate) per effetto di liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 513 c.p., dichiarando che il fatto non sussiste ed eliminando la pena di 2 mesi di reclusione relativa a quel capo; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Ha disposto la compensazione delle spese tra l'imputato e le parti civili rappresentate dall'avv. Vincenzo Gallo; ha invece condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Anna Russo, liquidate in complessivi euro 3.560,00 oltre accessori di legge. In sintesi: annullamento parziale per art. 513 c.p.; confermata la responsabilita' per gli altri capi di imputazione nei limiti decisi dalla Corte territoriale, con conseguente inammissibilita' del resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    accesso abusivo a un sistema informatico

    La Corte ha ritenuto sussistente il reato informatico per gli accessi al sistema e l'uso di password altrui, valutando le dichiarazioni e gli elementi convergenti come confermativi della responsabilita' per questo capo.

  • art. 167 d.lgs. 196/2003

    violazione della normativa sulla protezione dei dati

    Richiamato in relazione all'illecito utilizzo di dati informativi dei clienti; la condotta di accesso e uso dei dati assume rilievo anche sotto il profilo della normativa sulla privacy.

  • art. 513 cod. pen.

    alterazione della concorrenza mediante mezzi fraudolenti

    La Cassazione ha annullato la condanna sotto questo capo ritenendo che per integrare l'art. 513 e' necessario il dolo specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio; lo storno di clientela, senza alterare la funzionalita' dell'impresa concorrente, non e' sufficiente.

  • art. 513-bis cod. pen.

    alterazione della concorrenza mediante violenza o minaccia

    Richiamata nella motivazione come norma distinta quando l'alterazione avvenga con violenza o minaccia; in assenza di tali elementi la fattispecie rilevante penalmente resta quella dell'art. 513 con i requisiti sopra indicati.

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Utilizzato per ricondurre Sardella quale concorrente morale delle condotte poste in essere da Zannone, sulla base di elementi indiziari e di interesse economico comune.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    vaglio dell'attendibilita' delle dichiarazioni

    La difesa aveva censurato la mancata verifica rigorosa dell'attendibilita' delle dichiarazioni rese da soggetti coinvolti; la Corte ha ritenuto invece che le dichiarazioni, inserite in un quadro probatorio coerente, possedessero sufficiente attendibilita' e valore confermativo.

  • art. 2958 cod. civ.

    richiamato nella discussione in relazione alla concorrenza illecita (citato in sentenza)

    Usato nella comparazione tra responsabilita' penale e strumenti civilistici: la mera concorrenza sleale trova in primo luogo tutela civilistica (richiamo alla normativa civile), mentre la sfera penale richiede un turbamento dell'ordine economico.

  • art. 620 lett. i) c.p.p.

    effetti dell'annullamento sulla pena

    Articolo invocato per rimuovere la pena relativa al capo annullato perche' il fatto non sussiste; la Cassazione ha eliminato la pena di mesi due di reclusione prevista per l'art. 513 c.p.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti al giudice di merito quando la motivazione e' logicamente coerente; i rilievi di merito alternativi proposti dalla difesa sono spesso inammissibili.
  • La prova logica e' ammessa se deriva da un esame unitario, globale e coerente degli indizi; singoli elementi ambigui possono essere superati se vi sono elementi convergenti che rafforzano il convincimento.
  • Per l'integrazione dell'art. 513 c.p. e' necessario il dolo specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio: il mero storno di clientela, senza alterazione della funzionalita' dell'impresa concorrente, in genere non configura il reato penale ma rimane materia di tutela civilistica.
  • La responsabilita' in concorso puo' essere riconosciuta anche sulla base di elementi indiziari, purche' questi siano gravi, concordanti e univoci (requisiti della prova logica qualificata).
  • La legittimazione e la causa petendi delle parti civili devono essere adeguatamente dimostrate: eventi societari come liquidazione e cancellazione dal registro possono incidere sulla posizione, ma occorre prova concreta della rinuncia o della perdita del diritto.
  • L'annullamento parziale della sentenza e' possibile; quando avviene la Cassazione dispone la eliminazione delle relative pene e provvede sulla ripartizione delle spese processuali (compensazione o condanna a rifusione) a seconda dei capi interessati.
  • Nei casi di reati informatici (art. 615-ter) il riconoscimento della responsabilita' penale puo' giustificare comunque statuizioni risarcitorie verso le parti civili anche se altri capi vengono annullati.

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