Cassazione Civile, Ordinanza n. 31633/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’ordinanza comunale di sgombero con cui un Comune ha ingiunto a una privata occupante di liberare un immobile sito nel territorio comunale, insieme ad atti presupposti (deliberazione di giunta e verbale di sopralluogo). La destinataria ha impugnato tali atti davanti al TAR, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Comune ha poi impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato, che ha accolto il gravame sulla giurisdizione e ha rimesso la causa al TAR. Contro la sentenza del Consiglio di Stato la parte privata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) lamentava nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 64, comma 2, c.p.a., 112 c.p.c. e 134, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse erroneamente ritenuto non contestata la natura pubblica del bene, mentre il Comune non avrebbe contestato l’occupazione protratta dell’immobile da parte sua e dei suoi familiari, sicché il bene doveva considerarsi ormai privato; (2) deduceva violazione degli artt. 64, comma 2, c.p.a., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., censurando l’affermazione del giudice amministrativo secondo cui il bene era destinato a finalità di interesse pubblico e la situazione soggettiva era di interesse legittimo, senza considerare che l’occupazione sarebbe risalente a epoca anteriore all’acquisto del bene da parte del Comune; (3) invocava la violazione degli artt. 103 Cost. e 7 c.p.a., sostenendo che la controversia apparteneva al giudice ordinario perché il bene sarebbe stato usucapito e, quindi, la lite riguardava l’accertamento del diritto soggettivo di proprietà e non i vizi dell’atto amministrativo. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che i primi due motivi non investissero i limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ma solo questioni di interpretazione e applicazione di norme sostanziali e processuali, e che il terzo motivo fosse comunque inammissibile perché la parte ricorrente era risultata vittoriosa sul capo di giurisdizione dinanzi al Consiglio di Stato e quindi difettava di interesse a impugnare su quel punto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non deducessero un vero difetto di giurisdizione, ma soltanto asseriti errori di interpretazione/applicazione di norme processuali e sostanziali da parte del giudice amministrativo, non idonei a integrare eccesso di potere giurisdizionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la ricorrente non era soccombente sul capo di giurisdizione deciso dal Consiglio di Stato, essendo anzi risultata vittoriosa su quel punto, con conseguente difetto di interesse a impugnare. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale invocata nei motivi, ma la sua dedotta violazione è stata ritenuta estranea ai limiti esterni della giurisdizione e quindi non idonea al ricorso ex art. 111 Cost.
Invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata qualificata come attinente al merito e non al difetto di giurisdizione.
art. 134, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo quale parametro di nullità della sentenza, ma la questione è stata reputata non attinente ai limiti esterni della giurisdizione.
Richiamato per la qualificazione del bene come appartenente al patrimonio indisponibile; la contestazione sul punto è stata considerata questione di merito, non di giurisdizione.
Invocato nel secondo motivo insieme all’art. 116 c.p.c.; la sua dedotta violazione è stata ritenuta non pertinente a un vizio di giurisdizione.
Invocato nel secondo motivo per l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto la censura estranea al perimetro del controllo sui limiti esterni della giurisdizione.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova, ma la relativa doglianza è stata reputata attinente al merito.
art. 103, comma 1, Cost.
Invocato per sostenere il riparto di giurisdizione; la Corte ha affermato che il motivo non prospettava un vero e proprio difetto di giurisdizione.
Richiamato per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse e comunque non idonea a configurare un eccesso di giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
È il parametro del ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo per motivi inerenti alla giurisdizione; la Corte ha ribadito che non consente di censurare meri errori interpretativi o applicativi di norme sostanziali/processuali.
Richiamato nei motivi di ricorso come vizio di nullità ex n. 4; la Corte ha escluso che le censure formulate integrassero un motivo ammissibile per difetto di giurisdizione.
Menziionato come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, ma ritenuto inapplicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del giudice amministrativo è ammissibile solo per veri motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare errori di interpretazione o di applicazione di norme sostanziali o processuali.
- La deduzione che il giudice amministrativo abbia erroneamente qualificato il bene, il rapporto o la posizione soggettiva della parte integra di regola una censura di merito, non un eccesso di potere giurisdizionale, salvo che si alleghi una negazione in astratto della tutela giurisdizionale alla situazione soggettiva azionata.
- La parte che ha ottenuto un esito favorevole sul capo relativo alla giurisdizione non ha interesse a impugnare la decisione su quel punto; manca quindi la legittimazione a proporre ricorso per cassazione limitatamente alla giurisdizione.
- Nei conflitti tra occupante privato e amministrazione su ordini di sgombero o rilascio di immobili, la questione della natura del bene e dell’eventuale usucapione può rilevare sul merito del rapporto, ma non trasforma automaticamente la censura in un motivo inerente alla giurisdizione.
- La disciplina del controllo di giurisdizione non consente di utilizzare il ricorso per cassazione come surrogato dell’impugnazione ordinaria contro l’erronea valutazione delle prove o della non contestazione.
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Contro la sentenza del Consiglio di Stato la parte privata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) lamentava nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 64, comma 2, c.p.a., 112 c.p.c. e 134, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse erroneamente ritenuto non contestata la natura pubblica del bene, mentre il Comune non avrebbe contestato l’occupazione protratta dell’immobile da parte sua e dei suoi familiari, sicché il bene doveva considerarsi ormai privato; (2) deduceva violazione degli artt. 64, comma 2, c.p.a., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., censurando l’affermazione del giudice amministrativo secondo cui il bene era destinato a finalità di interesse pubblico e la situazione soggettiva era di interesse legittimo, senza considerare che l’occupazione sarebbe risalente a epoca anteriore all’acquisto del bene da parte del Comune; (3) invocava la violazione degli artt. 103 Cost. e 7 c.p.a., sostenendo che la controversia apparteneva al giudice ordinario perché il bene sarebbe stato usucapito e, quindi, la lite riguardava l’accertamento del diritto soggettivo di proprietà e non i vizi dell’atto amministrativo. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che i primi due motivi non investissero i limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ma solo questioni di interpretazione e applicazione di norme sostanziali e processuali, e che il terzo motivo fosse comunque inammissibile perché la parte ricorrente era risultata vittoriosa sul capo di giurisdizione dinanzi al Consiglio di Stato e quindi difettava di interesse a impugnare su quel punto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.","risultato":"La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non deducessero un vero difetto di giurisdizione, ma soltanto asseriti errori di interpretazione/applicazione di norme processuali e sostanziali da parte del giudice amministrativo, non idonei a integrare eccesso di potere giurisdizionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la ricorrente non era soccombente sul capo di giurisdizione deciso dal Consiglio di Stato, essendo anzi risultata vittoriosa su quel punto, con conseguente difetto di interesse a impugnare. 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