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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21959/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per porto di oggetto atto a offendere, irrogando la pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore di fiducia, l'imputato ha articolato due motivi: il primo deducendo violazione dell'art. 4 L. 110/1975, assumendo che la condanna si fondasse sul solo porto di una arma impropria e sull'assenza di giustificato motivo, senza una concreta verifica dell'offensività della condotta rispetto all'ordine pubblico e alla sicurezza delle persone; il secondo lamentando vizio di motivazione per il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, sostenendo che sul punto mancasse motivazione adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere si integra quando lo strumento abbia oggettiva attitudine ad offendere, valutata in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, senza necessità di accertare una concreta prospettiva di aggressione o una precedente commissione di offese nel luogo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato l'ora notturna, il cappuccio che in parte travisava l'imputato, il luogo tra le autovetture e il tentativo di sottrarsi al controllo; inoltre non era stato addotto alcun giustificato motivo per il porto del cacciavite. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte di appello aveva escluso espressamente la particolare tenuità richiamando i precedenti dell'imputato e, comunque, la motivazione poteva ritenersi anche implicita in ragione degli indici di gravità oggettiva e del grado di colpevolezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    Il porto di armi o oggetti atti ad offendere è punibile quando lo strumento abbia oggettiva adeguatezza ad offendere in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo; non occorre una concreta prospettiva di offesa né la pregressa commissione di aggressioni nel luogo.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche con motivazione espressa o implicitamente desumibile dalla valutazione complessiva della gravità del fatto e della colpevolezza.

  • art. 133 c.p.

    Gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato possono sorreggere, anche implicitamente, il diniego della particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il reato di porto di oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento, per le sue caratteristiche e per il contesto concreto di tempo e luogo, sia oggettivamente idoneo a offendere; non è necessario accertare che l'agente stesse per usarlo o che vi fosse una specifica vittima designata.
  • Ai fini della valutazione dell'oggettiva offensività possono rilevare circostanze fattuali esterne, come l'ora notturna, l'atteggiamento di travisamento, il contesto spaziale in cui il soggetto si trova e il tentativo di sottrarsi al controllo degli operanti.
  • Il giustificato motivo del porto costituisce elemento rilevante e, se non allegato o provato, legittima la conferma della responsabilità per il porto abusivo dell'oggetto atto ad offendere.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata anche con motivazione implicita, ricavabile dalla complessiva valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato effettuata ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Il controllo di legittimità non richiede una motivazione autonoma e formale sulla causa di non punibilità quando dagli argomenti della sentenza emerga chiaramente la non ricorrenza dei presupposti per applicarla.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàDetenzione di armi
RamiProcesso penaleParte generaleArmi
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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