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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14731/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.: si denunciava errore di fatto per omessa pronuncia sulla esclusione dell'aggravante dell"ingente quantità (art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990) in relazione al capo 44. Si sosteneva che la Corte d"appello non aveva motivato la richiesta difensiva di esclusione e che l"aggravante, inizialmente ritenuta in primo grado in ragione della presunta partecipazione dell"imputato ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, doveva essere esclusa dopo l"assoluzione dall"accusa associativa in appello. Inoltre si osservava che al coimputato non era stata contestata la medesima aggravante e che il mantenimento formale dell"aggravante avrebbe effetti esecutivi rilevanti (applicazione dell"art. 4-bis ord. pen., limitazioni all"accesso a misure alternative e permessi).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso straordinario. Ha ritenuto che la questione dell"aggravante dell"ingente quantità era stata effettivamente esaminata dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata e respinta sulla base di una valutazione: la Corte territoriale, nella rideterminazione della pena, aveva di fatto escluso l"aggravante non avendola considerata né nella pena base né nel computo degli aumenti (aumenti applicati solo per recidiva e continuazione). Perciò non era configurabile un "errore di fatto" ai sensi dell"art. 625-bis, essendo la decisione fondata su un apprezzamento di merito (errore di giudizio escluso dal rimedio straordinario). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; il rimedio è ammesso solo per errori riconducibili a una falsa percezione dei fatti (errori puramente fattuali) e non per valutazioni di merito o giudizi, secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)

    Prevede l"aggravante dell""ingente quantità" per i reati di stupefacenti; la contestazione dell"aggravante può incidere sulla determinazione della pena e su conseguenze esecutive, ma la sua effettiva rilevanza dipende dalla valutazione del giudice nell'atto motivato di determinazione della pena.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Norma dell'ordinamento penitenziario che prevede regimi detentivi speciali per determinate fattispecie; la sussistenza di aggravanti rilevanti può influire sull'applicabilità di benefici e misure alternative.

  • art. 47 ord. pen.

    Riguarda le misure alternative alla detenzione; la presenza di aggravanti può rendere più difficile l'accesso a tali misure.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio sull"errore di fatto)

    Sez. U. n. 18651/2015; Sez. U. n. 37505/2011; Sez. U. n. 16103/2002

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che il ricorso per errore di fatto è limitato a percezioni fattuali erronee: quando la decisione contiene valutazioni di merito, l'errore è di giudizio e non è rimediabile con l'art. 625-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori puramente fattuali (es. evidente errore nella percezione o nella constatazione di un fatto) e non per contestazioni che richiedono valutazioni giurisdizionali o di merito.
  • Se la Corte inferiore o la Corte di cassazione ha esaminato la questione e ha motivato un apprezzamento (anche negativo) sulla sussistenza di un"aggravante, tale valutazione configura un giudizio e non un errore di fatto, rendendo il ricorso straordinario inammissibile.
  • La mera omissione formale di una motivazione da parte della Corte d"appello può essere problematica; tuttavia, se la Corte di cassazione ha successivamente valutato la questione e dimostrato che l"aggravante è stata di fatto esclusa nella determinazione della pena, non sussiste interesse rimediabile con art. 625-bis.
  • Per evitare rischi processuali su questioni come l"aggravante dell"ingente quantità, la difesa dovrebbe cercare una pronuncia esplicita di esclusione dell"aggravante nei gradi di merito (motivazione chiara) o proporre i rimedi ordinari di impugnazione quando la questione comporta valutazioni di fatto/giudizio.
  • Le conseguenze esecutive dell"aggravante (limitazioni a misure alternative o accesso a regimi speciali) sono rilevanti, ma non trasformano automaticamente una valutazione di merito in un errore di fatto: occorre dimostrare un errore percettivo o probatorio palese e non una differente valutazione giuridica.

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