Cassazione Penale, Ordinanza n. 12910/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Dispone inoltre la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, da liquidarsi dalla Corte d'appello di Caltanissetta con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, censurava: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; l'insussistenza del dolo; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che i motivi erano privi di specificità, sia perché generici e indeterminati, sia perché meramente riproduttivi delle doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese. Nel merito, richiama la corretta riqualificazione del fatto come condotta decettiva, ravvisando il dolo iniziale nella falsa rappresentazione della propria solvibilità, e reputa congrua la motivazione della Corte territoriale sulla non particolare tenuità dell'offesa, in ragione dell'entità del danno patrimoniale cagionato.
Norme richiamate
specificità richiesti, a pena di inammissibilità
I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro genericità o mera riproposizione di censure già disattese in appello comporta l'inammissibilità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la motivazione valorizza l'obiettiva entità del danno patrimoniale cagionato.
Le spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate dalla Corte d'appello con separato decreto di pagamento.
La condotta decettiva che induce la controparte a contrarre mediante falsa rappresentazione della solvibilità integra la struttura dell'illecito di truffa; il dolo iniziale è l'elemento che imprime all'inadempimento natura penalmente rilevante.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata; la mera reiterazione delle censure di appello, senza una critica argomentata e specifica, è inammissibile.
- La mancanza di specificità del motivo può essere valutata anche in senso estrinseco, quando il ricorso non si misura con la complessità delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Nel reato di truffa contrattuale, l'elemento decisivo è il dolo iniziale: la condotta assume rilievo penale quando gli artifici o raggiri incidono sulla formazione del consenso e determinano la controparte a stipulare il contratto.
- La falsa rappresentazione della propria solvibilità, se utilizzata per indurre la controparte a concludere l'affare, può integrare la condotta decettiva tipica della truffa; è cosa diversa dalla mera dissimulazione di uno stato di insolvenza, più vicina all'insolvenza fraudolenta.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione centrata sull'entità del danno patrimoniale e sulle modalità della condotta, quando tali elementi rendano l'offesa non tenue.
Come è indicizzato
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