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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02020/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un giudizio amministrativo davanti al TAR Lazio per ottenere l'annullamento del diniego di attribuzione dell'indennità supplementare di fuori sede, che nel testo è richiamata anche come indennità di navigazione o di imbarco. Definito quel giudizio, avevano chiesto l'equa riparazione ex legge n. 89/2001 per la durata non ragionevole del processo presupposto. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, ritenendo che i ricorrenti fossero consapevoli dell'infondatezza originaria della loro domanda, sicché mancava il presupposto soggettivo per l'indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a, l. n. 89/2001. In cassazione è stato dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 6 § 1 CEDU e dell'art. 2 l. n. 89/2001, sostenendo che il criterio della "posta in gioco" non potrebbe giustificare l'esclusione dell'equa riparazione e che, comunque, non vi sarebbe stata consapevolezza della manifesta infondatezza della domanda, poiché il TAR aveva deciso nel merito interpretando la disciplina dell'indennità di navigazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non superasse il vaglio dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a, l. n. 89/2001, valorizzando in fatto la consapevolezza dei ricorrenti circa la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto. La Corte ha precisato che, in materia di equa riparazione, il patema d'animo connesso all'incertezza dell'esito del processo è escluso quando la lite sia temeraria, nonché per il periodo successivo alla sopravvenuta consapevolezza dell'infondatezza della domanda. Ha inoltre osservato che il motivo era formalmente dedotto come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma in realtà mirava a contestare un apprezzamento di fatto non sindacabile nei limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese; è stata altresì esclusa la pronuncia sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 § 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata e all'equa riparazione; la Corte non ne ha tratto un principio idoneo a superare l'esclusione prevista dalla legge interna in caso di consapevole infondatezza della domanda.

  • art. 2 l. n. 89/2001

    Norma base sull'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a, l. n. 89/2001

    Esclude l'indennizzo quando la parte ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il motivo non offre argomenti per mutarla.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere utilizzato per rivalutare il giudizio di fatto sulla temerarietà o sulla consapevolezza dell'infondatezza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato come base per la definizione camerale in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude di dover provvedere sulla dichiarazione relativa al contributo unificato, perché il procedimento è esente.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione, l'indennizzo non spetta quando la parte abbia agito o resistito con consapevolezza della manifesta infondatezza, originaria o sopravvenuta, delle proprie pretese o difese.
  • La valutazione del giudice di merito sulla temerarietà del giudizio presupposto integra un apprezzamento di fatto e non può essere censurata in cassazione come vizio di violazione di legge, salvo il distinto e ristretto vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L'incertezza sull'esito del processo, rilevante ai fini del danno da irragionevole durata, viene meno sin dall'origine se la lite è temeraria e cessa comunque dal momento in cui la parte acquisisce consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda.
  • Il motivo di ricorso che formalmente denuncia violazione di legge ma sostanzialmente mira a ottenere una rivalutazione del merito è inammissibile quando si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non indica una reale violazione della norma regolatrice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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