Cassazione Civile, Ordinanza n. 26062/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità del lavoro per la ritenuta violazione degli obblighi datoriali di preventiva comunicazione dell’assunzione di tre lavoratrici e per la mancata consegna della lettera-contratto. La titolare dell’azienda agricola aveva proposto opposizione, ma sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Potenza avevano ritenuto provata l’infrazione, valorizzando il quadro probatorio e giudicando insufficiente un telefax inviato dall’azienda alla Confederazione Italiana dell’Agricoltura, nonché le deposizioni testimoniali. In Cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell’art. 116 c.p.c. per asserito omesso e non corretto apprezzamento delle prove; (2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, sempre con riferimento al telefax, qualificato come riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c.; (3) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel medesimo telefax. La ricorrente ha inoltre evidenziato un vizio di notificazione del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, ma la Corte ha ritenuto di poter prescindere dalla rinnovazione perché il ricorso era comunque inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero un errore di sussunzione o una vera violazione dell’art. 116 c.p.c., ma sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Ha escluso anche il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., poiché la sentenza d’appello conteneva una motivazione comprensibile e articolata sul difetto di prova della tempestiva comunicazione delle assunzioni e della consegna delle lettere-contratto. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché, in presenza di "doppia conforme", non era deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, sia perché, in ogni caso, la censura mirava a contestare la valutazione degli elementi istruttori e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello consentito dalla legge o disattende una regola legale di valutazione; non basta dedurre un cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi graficamente o sia obiettivamente incomprensibile; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.
il telefax è richiamato come possibile riproduzione meccanica, ma la sua idoneità probatoria resta soggetta alla valutazione complessiva del giudice di merito in ordine alla riferibilità e alla prova del contenuto dedotto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sindacabile il semplice omesso esame di singoli elementi istruttori né il cattivo apprezzamento delle prove.
nel caso di "doppia conforme" il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
richiamato in chiave teleologica per evitare attività processuali superflue e favorire una sollecita definizione del giudizio.
richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. per giustificare la decisione di non ordinare la rinnovazione della notifica quando inutile ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l’applicazione di una regola legale di valutazione della prova o l’attribuzione alla prova di un valore giuridicamente errato; non può essere usata per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. ricorre solo in presenza di una motivazione mancante, meramente apparente o incomprensibile; una motivazione che esponga il percorso logico-giuridico della decisione non è censurabile perché ritenuta insufficiente o non convincente.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’omessa considerazione di singole prove o documenti, né il cattivo apprezzamento delle prove non legali.
- In caso di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il giudice di legittimità può prescindere dalla rinnovazione di una notificazione nulla o errata quando l’attività sarebbe comunque inutile rispetto all’esito del giudizio e la causa è definibile immediatamente, in ossequio al principio di ragionevole durata e di economia processuale.
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