Cassazione Civile, Ordinanza n. 18728/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
Una società farmaceutica aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un'azienda ospedaliera per il pagamento di forniture di medicinali ed emoderivati, sostenendo di essere aggiudicataria di una procedura a evidenza pubblica e di avere diritto a ulteriori somme per alcune note di debito e per gli effetti del meccanismo di sconti tariffari previsto dalla normativa sul pay-back farmaceutico. Il tribunale, in opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo rilevando che parte delle fatture era già stata pagata prima del monitorio e che altre pretese non risultavano dovute; la corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva indebitamente ristretto il thema decidendum e non aveva valutato la documentazione relativa a sette note di debito; 2) violazione del d.lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, assumendo che il sistema di sospensione della riduzione del 5% dei prezzi farmaceutici e il pay-back si imponessero anche nei rapporti già in essere con le aziende ospedaliere; 3) nullità per violazione degli artt. 1418 c.c. e 4 d.lgs. n. 231 del 2002, perché i termini di pagamento delle fatture sarebbero stati imperativi e non derogabili dalla pubblica amministrazione; 4) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. e dell'art. 6 d.lgs. n. 231 del 2002, quanto al risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte d'appello, pur con motivazione non impeccabile, aveva comunque deciso nel merito ritenendo infondate le pretese relative alle note di debito: da un lato perché riferite a un periodo estraneo al rapporto oggetto della gara e della fornitura, dall'altro perché mancavano produzione documentale e prova della mora. I motivi fondati sul pay-back sono stati reputati infondati o comunque inammissibili: la disciplina del d.lgs. n. 296 del 2006 non ha efficacia sostitutiva delle clausole dei contratti già conclusi con le aziende sanitarie, e in ogni caso nel caso concreto la società si era impegnata nel capitolato a mantenere fissi i prezzi offerti per tutta la durata della fornitura, sicché non poteva pretendere modifiche del prezzo contrattuale in base alla normativa sopravvenuta. Il motivo sul maggior danno è stato assorbito dal rigetto del secondo motivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
invocato per lamentare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva svolto una valutazione di merito sulle pretese azionate.
richiamato nel primo motivo insieme all'art. 112 c.p.c., ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità e perché diretta, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
la censura è stata ritenuta inconferente, poiché la corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova ma aveva semplicemente valutato le prove disponibili e rilevato la mancanza di prova sulle note di debito e sulla mora.
d.lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796
la disciplina sul contenimento della spesa farmaceutica e sulla possibile sospensione della riduzione del 5% dei prezzi, tramite meccanismo di pay-back, non è stata interpretata come sostitutiva delle clausole dei contratti già stipulati con le aziende sanitarie.
invocato per sostenere la nullità di un asserito accordo derogatorio ai termini di pagamento, ma la censura è stata respinta perché non incideva sulla ratio della decisione e perché il rapporto era regolato da prezzi contrattuali già fissati.
richiamato per sostenere l'imperatività del termine di pagamento delle fatture verso la P.A.; il motivo è stato ritenuto privo di specifica coerenza con la sentenza impugnata.
richiamato quale base per il maggior danno da ritardo nell'adempimento, ma il relativo motivo è stato assorbito dal rigetto delle censure principali.
invocato con riferimento al risarcimento del danno da ritardo nei pagamenti; la questione è rimasta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda o l'eccezione nel merito, anche se con motivazione sintetica o non limpida, senza alterare il contenuto della pretesa azionata.
- L'art. 2697 c.c. non è violato se il giudice si limita a valutare le prove offerte e a rilevare la mancanza di prova su un fatto costitutivo della pretesa; la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La disciplina sopravvenuta sul contenimento della spesa farmaceutica e sul pay-back non comporta, in difetto di espressa previsione, l'automatica sostituzione delle clausole dei contratti già conclusi con le aziende sanitarie pubbliche.
- Quando il contratto di fornitura, in esito a gara pubblica, preveda prezzi fissi per l'intera durata della fornitura, il fornitore non può invocare la normativa sopravvenuta sul prezzo dei farmaci per ottenere la modifica del corrispettivo contrattuale già concordato.
- In tema di ricorso per cassazione, censure generiche e non autosufficienti, prive della specifica indicazione dei fatti e dei documenti rilevanti, non consentono di individuare la decisività della doglianza e conducono all'inammissibilità o al rigetto.
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