Cassazione Penale, Sentenza n. 530/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla pena e, applicando direttamente l'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., ha rideterminato la multa nel minimo edittale previsto di euro 15.000,00. La statuizione di condanna nel resto è stata confermata nella sostanza; l'errore riguarda esclusivamente l'entità della pena pecuniaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena: il Giudice di pace di Treviglio aveva condannato l'imputato al pagamento di una multa di euro 10.000,00 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di lasciare il Paese entro sette giorni (art. 14 TU.IMM). Il ricorrente ha denunciato la erronea applicazione della legge penale sostenendo che la pena irrogata è inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie (art. 14, comma 5-quater, in relazione all'art. 13, comma 5, TU.IMM).
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater
la norma prevede la sanzione edittale da un minimo di 15.000,00 euro ad un massimo di 30.000,00 euro
la Corte ha interpretato la norma come prescrittiva di un limite minimo di pena che non può essere superato da una determinazione giudiziale in misura inferiore; la condotta è la permanenza nel territorio in violazione dell'ordine di allontanamento
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 13, comma 5
richiamata in relazione all'art. 14 per la determinazione del rango sanzionatorio; la Corte ne utilizza il richiamo per stabilire il vincolo del minimo edittale
criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
i criteri di determinazione della pena (circostanze, colpevolezza, personalità del reo, finalità di prevenzione, ecc.) sono applicabili ma non consentono di scendere al di sotto del minimo previsto dall'illecito specifico
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
consente alla Corte di annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena e di correggere direttamente l'errore di determinazione della pena quando è evidente il criterio usato dal giudice di merito
Massime di principio
- La pena edittale prevista dalla norma incriminatrice costituisce un limite inderogabile: il giudice non può fissare una sanzione al di sotto del minimo stabilito dal legislatore anche applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Se in sentenza emergono errori evidenti nel calcolo o nella determinazione della pena rispetto ai limiti edittali, la Corte di legittimità può correggere direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinvio, quando è chiaro il criterio seguito dal giudice di merito
- Nel giudizio su violazioni con previsione di specifici minimi e massimi sanzionatori (es. norme sull'immigrazione), le doglianze devono essere fondate su errata applicazione della norma o su violazione dei limiti edittali; la mera volontà di temperare la pena con criteri di equità non giustifica una pena inferiore al minimo legale
- Chi impugna per eccessiva severità o per difetto di pena deve articolare chiaramente la violazione di legge: se l'errore è di diritto (applicazione di un limite edittale errato), la possibilità di correzione è alta; se la controversia riguarda la valutazione delle circostanze concrete, la modifica è più difficile
- Nel caso di reati amministrativi o di immigrazione convertiti in illecito penale, verificare sempre il richiamo incrociato tra norme (es. art. 14 in relazione ad art. 13 TU.IMM) per accertare i parametri minimi e massimi applicabili
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