Cassazione Penale, Ordinanza n. 00781/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 15, del codice della strada, relativa alla guida senza patente in un fatto commesso a Certaldo il 28 febbraio 2022. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e non superate da una critica specifica alla motivazione impugnata. Quanto al primo motivo, ha confermato l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., osservando che la contravvenzione di guida senza patente, punita dall'art. 116, comma 15, cod. strada, richiede la recidiva nel biennio e dunque difetta del requisito della non abitualità. Quanto al secondo motivo, ha reputato congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità e capacità a delinquere desunta dai precedenti per violazioni del codice della strada e sull'assenza di elementi di resipiscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
guida senza patente; rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio
La norma è richiamata come base della condanna per guida senza patente; la Corte evidenzia che la condotta assume rilievo penale solo se ricorre la recidiva nel biennio, elemento che esclude la particolare tenuità del fatto per difetto di non abitualità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché manca il requisito della non abitualità del comportamento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Sono le norme invocate per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione sui due motivi di ricorso.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la fattispecie incriminatrice richiede, per la punibilità, la reiterazione della condotta nel biennio, poiché in tal caso difetta il requisito della non abitualità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi in modo logico e puntuale su elementi concreti quali modalità del fatto, precedenti penali e assenza di resipiscenza.
- In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti non è censurabile se la Corte di merito ha dato conto in modo coerente degli elementi ostativi considerati.
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