Cassazione Penale, Sentenza n. 47032/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna per il reato di cui all'art. 497-ter c.p. Il ricorrente deduceva che, essendo stato presente nel processo di primo grado e avendo già eletto domicilio anteriormente alla sentenza appellata, non era necessario rilasciare nuovamente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dopo la pronuncia per depositarla unitamente all'atto di appello; deduceva quindi violazione di legge (art. 581 e connessi) e, in via subordinata, possibile contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specifica allegazione nella comparsa di impugnazione: secondo la Corte l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (nella versione applicabile ratione temporis) richiede il deposito, unitamente all'atto d'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; ove l'imputato sia stato processato in assenza, si richiede inoltre il mandato rilasciato dopo la sentenza (comma 1-quater). La Corte territoriale aveva ritenuto mancante l'allegazione dell'atto nel fascicolo; la Suprema Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato con la ratio della decisione impugnata né con il tenore letterale della norma. Ha richiamato la giurisprudenza (e la decisione delle Sezioni Unite n. 6578/2024) secondo cui è comunque necessario che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, cosa che nel caso di specie è mancata. Sono state inoltre respinte le censure costituzionali come manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la Corte non ha ritenuto rilevante il merito del reato rispetto alla questione formale di ammissibilità dell'appello.
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
La disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, richiede a pena di inammissibilità che unitamente all'atto d'impugnazione sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto che l'assenza di allegazione o di un richiamo specifico alla dichiarazione depositata nel fascicolo rende il ricorso inammissibile.
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Prevede, nel caso di imputato processato in assenza, l'obbligo di depositare unitamente all'atto d'appello il mandato rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; richiamata dalla Corte per delineare la disciplina complessiva delle modalità di impugnazione.
art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022
Stabilisce l'ambito temporale di applicazione delle modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. 150/2022; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina all'impugnazione proposta dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale citata a fondamento del motivo di ricorso per cassazione; impone limiti formali alla censura, richiamata dal ricorrente per articolare il proprio motivo.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione)
La Corte ha annotato che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, era stata abrogata da tale legge con efficacia dal 25/08/2024, ma resta applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, data utile per definire la normativa rilevante ratione temporis.
Ordinanza/decisione Sezioni Unite n. 6578/2024
Le Sezioni Unite hanno chiarito che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; nel caso concreto tale richiamo è mancato.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è obbligatorio depositare, unitamente all'atto d'appello, la dichiarazione o l'elezione di domicilio; l'assenza comporta inammissibilità dell'impugnazione.
- Se l'imputato era presente nel processo di primo grado e aveva già eletto domicilio anteriormente alla sentenza, ciò non esonera dall'obbligo di allegare l'atto o di fare in impugnazione un richiamo espresso e specifico alla dichiarazione/elezione già esistente e alla sua collocazione nel fascicolo.
- Nel caso di imputato processato in absentia, oltre alla dichiarazione o elezione di domicilio è richiesto il mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; anche tale documentazione deve essere depositata con l'atto d'appello.
- Le censure di illegittimità costituzionale contro le regole procedurali di cui all'art. 581 (commi 1-ter e 1-quater) sono difficilmente accolte quando le disposizioni regolano modalità di esercizio dell'impugnazione senza incidere sul nucleo essenziale del diritto di difesa.
- In casi analoghi è fondamentale curare la forma dell'impugnazione: inserire nel ricorso un richiamo puntuale alla dichiarazione/elezione di domicilio già depositata e indicarne esattamente la collocazione nel fascicolo per evitare l'inammissibilità.
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