Cassazione Penale, Sentenza n. 37253/2025 del 14/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di appello per cinque motivi principali: 1) insussistenza del fatto e manifesta contraddittorietà della motivazione, sostenendo che non vi fosse prova della consegna dello stupefacente al gruppo comprendente l'imputato e che il denaro trovato su Ortega e Villagran potesse provenire da altri acquirenti; 2) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità personale dell'imputato e mancato confronto con argomentazioni difensive, oltre alla presunta applicazione indebita della regola sulla connivenza non punibile; 3) mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 4) errata applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis cod. pen.); 5) travisamento della prova e violazione di legge per il diniego dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. Sono stati poi depositati motivi aggiunti e nuovi che hanno reiterato le medesime censurie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto precluse alla verifica di legittimità contestazioni che si traducono in una diversa valutazione dei fatti o nella mera ripetizione delle doglianze già proposte in appello. Sul merito la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e non manifestamente illogica: la condotta dell'imputato è stata ricostruita sulla base di intercettazioni, pedinamenti, osservazioni dell'incontro con i due emissari messicani e dell'assenza successiva della sostanza nella disponibilità di Ortega e Villagran; il ruolo attivo del Garcia (tra cui la guida dell'auto e la partecipazione alla trattativa) ha escluso l'ipotesi di connivenza non punibile e giustificato il concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. La Corte d'appello ha inoltre spiegato la discrepanza temporale apparente nel certificato di analisi (campionamento effettuato successivamente alla restituzione del materiale al laboratorio) e ha motivato l'esclusione della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, valorizzando quantità, valore economico e cooperazione con organizzazione transnazionale. L'aggravante ex art. 61-bis è stata ritenuta correttamente applicata per la consapevole cooperazione con un gruppo criminale organizzato e la connessione con emissari dell'organizzazione messicana. L'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 è stata invece esclusa perché il contributo dell'imputato non era marginale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di detenzione e acquisto di cocaina in concorso, valorizzando quantità, valore e modalità dell'azione come elementi sintomatici di attività di spaccio non rudimentale
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (lieve entità)
Il giudice ha applicato i parametri indicati dalla norma (mezzi, modalità, quantità e qualità della sostanza) e ha escluso la configurabilità della lieve entità, considerando il valore economico e l'operatività organizzata
art. 61-bis cod. pen. (circostanza aggravante della transnazionalità)
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante richiamando la presenza di rapporti stabili, una organizzazione anche minimale e la finalità di lucro, oltre ai contatti con emissari di un'organizzazione criminale estera
art. 114 cod. pen. (attenuante della minima partecipazione)
La norma richiede un contributo marginale e trascurabile all'evento; la Corte ha escluso l'applicazione perché il contributo di Garcia non era di efficacia causale così lieve
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990
Nel corso del processo di merito la circostanza aggravante di cui all'art. 80 era stata esclusa e la pena rideterminata; la Cassazione non ha invece ritenuto di dover intervenire su tale valutazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i limiti di esposizione dei motivi in cassazione: la trattazione del ricorso deve essere nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Corte ha applicato il principio dei limiti del sindacato in Cassazione
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte ha applicato i principi sul concorso di persone evidenziando che il concorso si realizza con un apporto consapevole e attivo, anche se non necessariamente materiale, distinto dalla mera connivenza
art. 40 cod. pen. (dovere di impedire)
Citata in giurisprudenza richiamata: la semplice conoscenza dell'illecito altrui non implica obbligo giuridico di impedirlo; utile a distinguere casi di mera convivenza o conoscenza da concorso attivo
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è organo di rinormalizzazione dei fatti: sono inammissibili le doglianze che chiedono una diversa valutazione dei fatti non fondate su manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione
- Per configurare il concorso nel reato di stupefacenti è necessario un apporto consapevole e non meramente passivo; la presenza attiva, indicazioni di partecipazione e ruoli operativi (per es. guida del veicolo, contatti diretti) possono escludere la connivenza non punibile
- La lieve entità ex art. 73, comma 5, si valuta congiuntamente su azione (mezzi, modalità, circostanze) e oggetto materiale (quantità, qualità); quantità rilevanti, valore economico elevato e cooperazione con strutture organizzate ostano alla riqualificazione in lieve entità
- L'aggravante della transnazionalità richiede elementi di organizzazione stabile, non occasionalità e finalità di lucro collegati alla commissione del reato; i contatti e l'intermediazione con emissari esteri rafforzano la sussistenza dell'aggravante
- L'attenuante della minima partecipazione richiede che il contributo del correo sia marginale e trascurabile nell'economia dell'azione criminosa; la mera minore incidenza causale rispetto ad altri non basta
- Discrepanze formali nei documenti tecnici (es. data di campionamento) devono essere valutate nel contesto probatorio e possono trovare spiegazione legittima (es. campionamento posteriore alla restituzione), senza che ciò costituisca automaticamente vizio probatorio
- La prova convergente fondata su intercettazioni, pedinamenti, osservazioni e riscontro del movimento di denaro può costituire base sufficiente per ritenere l'avvenuta cessione e l'affidabilità della ricostruzione fattuale
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