Cassazione Civile, Ordinanza n. 09968/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione del rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2009. L'Agenzia delle entrate aveva fondato la sospensione su rilievi della Guardia di finanza circa la mancanza di un'effettiva attività d'impresa della società. I giudici di merito avevano ritenuto, sulla base del processo verbale di constatazione, che la società fosse priva di autonoma organizzazione e, soprattutto, che fosse un soggetto meramente fittizio/interposto, costituito per consentire a un'altra società di operare sul mercato estero eludendo formalmente vincoli contrattuali di esclusiva. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che ai fini IVA non sarebbe richiesto il requisito dell'organizzazione in senso civilistico e che la CTR aveva erroneamente negato la detraibilità per difetto di organizzazione imprenditoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva negato il diritto alla detrazione per la sola assenza di organizzazione imprenditoriale, bensì perché aveva accertato in fatto che la società ricorrente era un soggetto fittizio e meramente interposto, con attività imputabile a un'altra società. Tale accertamento di fatto non è stato adeguatamente censurato con il motivo di violazione di legge. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
ai fini IVA rileva la soggettività economica dell'attività esercitata, secondo l'elaborazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte, ma il motivo era inconferente rispetto alla ratio della decisione di merito
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma invocata dalla ricorrente in tema di detrazione/rimborso del credito IVA; la Corte non ne sviluppa una diversa interpretazione, rilevando l'erroneità del motivo rispetto alla motivazione impugnata
richiamato solo per dare atto della memoria depositata in prossimità della camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dalla Corte per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una diversa questione giuridica non decisiva per la decisione.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che il soggetto è meramente fittizio o interposto, la contestazione non può essere efficacemente proposta come semplice doglianza sulla nozione astratta di imprenditore o sui requisiti di organizzazione dell'attività economica.
- In materia IVA, la deducibilità o detraibilità non può essere rivendicata invocando in astratto la soggettività dell'attività economica quando il decisum si fonda sull'insussistenza di una reale imputabilità dell'attività al contribuente formalmente spendente il proprio nome.
- L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla fittizietà del soggetto e sull'interposizione dell'attività è sottratto a censura ove non sia specificamente attaccato nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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