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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24116/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione delle norme sul diritto di difesa e sulla motivazione (art.111 Cost., artt.192 e 533 c.p.p.), per presunta mancata e insufficiente valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omissione di confronto con pronunce precedenti (in particolare sentenza appello Gionta Pasquale e ordinanza del riesame) e mancata valutazione sinottica delle contraddizioni e dei possibili motivi di calunnia (es. riguardo a Saurro e Nasto); (2) vizio relativo all'utilizzabilità delle dichiarazioni tardive dei collaboratori (art.16‑quater L. n.82/1991, art.125 comma 3 e art.192 c.p.p.), lamentando l'assenza di una valutazione particolarmente penetrante sulle ragioni della tardività delle dichiarazioni (in particolare di Saurro) e sul rischio di circolarità o strumentalità delle stesse.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto numerose doglianze inammissibili e, nel merito, infondate. Quanto al secondo motivo ha precisato che la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art.16‑quater per le dichiarazioni rese oltre i 180 giorni riguarda l'utilizzo nelle indagini e nelle misure cautelari e non impedisce l'utilizzo, in dibattimento, delle dichiarazioni rese in contraddittorio e sottoposte a confronto. Quanto al primo motivo la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito una motivazione adeguata e puntuale sull'attendibilità dei collaboratori: le dichiarazioni sono state giudicate precise, circostanziate, coerenti e costanti, confermate da riscontri esterni (accertamenti di polizia, riscontri su luoghi, indicazioni sulle armi e co‑detenzioni) e dalla reciproca convergenza sugli elementi essenziali (movente, fasi organizzative, ruolo di Maresca). Le inesattezze o divergenze sul dettaglio (es. sostituzione di un killer per malore) sono state ritenute non significative in relazione alla convergenza sugli aspetti essenziali. In definitiva la condanna di merito è stata confermata: ergastolo per omicidio con aggravanti e conferma dei reati concorrenti di detenzione e porto dell'arma.

Norme richiamate

  • Costituzione, art.111

    Richiamato nel contesto dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata e sufficiente.

  • Codice di procedura penale, art.192

    Riferito alle regole probatorie e alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri di valutazione della prova testimoniale e dei collaboratori.

  • Codice di procedura penale, art.533

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto assente l'omessa risposta ai motivi dedotti dalla difesa.

  • Legge 15 gennaio 1991, n.82, art.16‑quater

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese oltre 180 giorni si applica alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio (indagini e misure cautelari) e non a quelle rese in dibattimento e sottoposte a confronto; pertanto la tardività formale non preclude automaticamente l'utilizzo in giudizio.

  • Codice di procedura penale, art.125 comma 3

    Richiamato nella censura sulla tardività: la Corte ha valutato il motivo generico e lo ha ritenuto manifestamente infondato nel contesto del dibattimento con contraddittorio.

  • Codice penale, artt.110, 575, 577; art.61 n.1 e n.3 c.p.

    Norme sostanziali in base alle quali è stata configurata la fattispecie di omicidio in concorso con aggravanti (premeditazione, motivo abietto, uso delle condizioni di assoggettamento/omertà e finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa).

  • Legge 2 ottobre 1967, n.895 (artt. 2, 4 e 7)

    Norme sul porto e sulla detenzione di armi utilizzate nell'omicidio, applicate per i reati concorrenti di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate e utilizzate se rese in dibattimento in contraddittorio anche se erano state formalmente redatte oltre il termine dei 180 giorni: la sanzione di inutilizzabilità riguarda essenzialmente l'utilizzo fuori dal contraddittorio (indagini e misure cautelari).
  • Contraddizioni formali o differenze su dettagli tra più collaboratori non implicano automaticamente inattendibilità se ricorre convergenza sugli elementi essenziali del fatto e se sussistono riscontri esterni e coerenza complessiva.
  • La valutazione della credibilità è affidata al giudice del merito che deve motivare la scelta; è invece ammissibile per la Corte d'appello richiamare e integrare la motivazione di primo grado quando le ricostruzioni sono conformi e ben motivate.
  • Assoluzioni o decisioni divergenti in altri procedimenti non travolgono automaticamente la valutazione probatoria in un diverso giudizio: occorre verificarne la pertinenza e la connessione fattuale con il fatto oggetto del processo.
  • La difesa che contesti la attendibilità dei collaboratori deve proporre censure specifiche e critiche puntuali: deduzioni generiche o ripetitive sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
  • Per escludere l'utilizzabilità o la credibilità delle dichiarazioni tardive occorre dimostrare elementi concreti di strumentalità, circolarità o di intenzione calunniosa; la mera tardività formale, senza riscontri di manipolazione, non è sufficiente.

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