Cassazione Civile, Ordinanza n. 19462/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta dal fallimento di un soggetto dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 524 c.c., per far dichiarare l’inopponibilità nei propri confronti della rinuncia all’eredità compiuta dal fallito. L’eredità era devoluta a un successivo chiamato che aveva accettato. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda del fallimento e aveva regolato le spese; la corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il motivo di gravame relativo all’ammissibilità delle domande verso altri coeredi e aveva rigettato il motivo sulle spese. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 524 c.c., sostenendo che nel giudizio promosso dai creditori era legittimato passivo solo il rinunciante e non il successivo chiamato/accettante; dall’altro, ha censurato la mancata condanna del fallimento al rimborso delle spese dei precedenti gradi. In via preliminare ha inoltre sollecitato il rilievo officioso del difetto di legittimazione passiva del ricorrente stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, poiché la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’unico motivo di merito, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare specificamente tale statuizione denunciando la violazione dell’art. 342 c.p.c.; non avendolo fatto, la decisione è passata in giudicato sul punto e precludeva il sindacato sulla legittimazione passiva in relazione all’azione ex art. 524 c.c. La Corte ha inoltre ritenuto le censure comunque inammissibili ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché non idonee, anche astrattamente, a determinare la cassazione della sentenza. Quanto alla legittimazione passiva nell’azione ex art. 524 c.c., la Corte richiama l’orientamento tradizionale secondo cui è legittimato passivo il rinunciante, mentre il successivo chiamato può intervenire ad adiuvandum; osserva però che, nella specie, la costituzione congiunta in limine litis del rinunciante e del successivo chiamato ha comunque regolarizzato il rapporto processuale. È stata infine confermata la regolazione delle spese secondo soccombenza, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina l’azione del creditore contro la rinuncia all’eredità del debitore; la Corte richiama l’orientamento tradizionale sulla legittimazione passiva del rinunciante e osserva che la costituzione congiunta dei soggetti interessati può regolarizzare il rapporto processuale.
La mancata specifica impugnazione della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello impedisce il sindacato di cassazione sul merito della controversia.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure devono essere formulate in modo da essere astrattamente idonee a determinare la cassazione della sentenza impugnata; in difetto il ricorso è inammissibile.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio nel rito applicabile ratione temporis.
Richiamato per la dichiarazione di fallimento del debitore rinunciante, rilevante nel contesto dell’azione ex art. 524 c.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Impone, in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È menzionato nel passaggio in cui si richiama la trascrizione della domanda ex art. 524 c.c. contro chi abbia acquistato l’eredità rinunciata.
Massime di principio
- Chi intende censurare in cassazione una sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile il motivo di gravame deve impugnare specificamente quella statuizione; altrimenti la declaratoria di inammissibilità passa in giudicato e preclude il controllo sul merito della controversia.
- Nel giudizio promosso dai creditori ex art. 524 c.c. la legittimazione passiva è tradizionalmente riferita al rinunciante all’eredità; il successivo chiamato che abbia accettato può intervenire per sostenere la posizione del rinunciante o comunque partecipare al processo secondo la concreta configurazione del contraddittorio.
- La costituzione tempestiva, in limine litis, del rinunciante e del successivo chiamato può regolarizzare il rapporto processuale anche quando vi siano dubbi sulla necessaria partecipazione di entrambi.
- Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e con contenuto astrattamente idoneo a determinare la cassazione della decisione impugnata; motivi meramente assertivi o inconferenti sono inammissibili.
- La regolazione delle spese effettuata dal giudice di merito secondo il criterio della soccombenza non è censurabile in cassazione se non per specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.
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