Cassazione Penale, Sentenza n. 11956/2022 del 31/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Donatella Maria Tanda impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Sassari per il reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativo a guida in stato di alterazione per uso di sostanze o simili, commesso il 24 aprile 2016. Il primo motivo denunciava una errata applicazione delle norme (art. 186 c.p.str. e art. 379 regolamento attuazione). Il secondo motivo lamentava la mancata motivazione rispetto alla doglianza della difesa per la negata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto il secondo motivo non manifestamente infondato e, valutata la prescrizione del reato (termine massimo di prescrizione di cinque anni per la contravvenzione), ha dichiarato estinto il reato alla data del 24 aprile 2021. Applicando l'art. 129, comma 2, c.p.p., e constatata l'assenza di elementi univoci che impongano ulteriori approfondimenti sul punto dell'innocenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente cancellazione delle sanzioni amministrative accessorie. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art. 224, comma 3, del codice della strada.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale contestata: la Corte ha confermato che il fatto ascritto rientrava nelle fattispecie previste dall'art. 186, poi però ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza entrare nel merito della qualificazione sostanziale in definitiva
art. 379 regolamento di attuazione (cds)
art. 379 regolamento di attuazione
Richiamato nel ricorso come base normativa per profili applicativi; la Corte non ha ritenuto il primo motivo, relativo a presunta errata applicazione, sufficiente a sottrarre la causa estintiva per prescrizione
art. 157, art. 160 comma 3 e art. 161 comma 2 c.p.
art. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.
Queste norme sono state utilizzate per determinare il termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione (termine massimo di cinque anni) e per concludere che il reato era prescritto alla data indicata
art. 129, comma 2, cod.proc.pen.
La Corte ha applicato questa norma procedurale per affermare che, in mancanza di elementi univoci che indichino l'innocenza dell'imputata, deve essere disposta l'estinzione del reato per prescrizione senza ulteriori accertamenti
art. 224 comma 3 codice della strada
Norma richiamata per dovere di comunicazione al Prefetto delle decisioni che incidono su sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha disposto l'invio della sentenza al Prefetto per gli adempimenti di competenza
Massime di principio
- Per le contravvenzioni previste nel codice della strada il termine massimo di prescrizione può essere di cinque anni, da calcolare alla data dei fatti e considerando eventuali interruzioni o sospensioni
- Se, in sede di impugnazione, emerge che il reato è prescritto al momento della decisione e non sussistono elementi univoci che richiedano approfondimenti sull'innocenza dell'imputato, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione comporta anche la cancellazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in via penale
- Quando la difesa deduce omissioni di motivazione (es. riguardo alla negata sospensione condizionale della pena), tale doglianza può influire sul computo dei termini e sull'esito del ricorso se incide sul decorso della prescrizione
- Ogni decisione che incide su misure amministrative o accessorie derivanti da reati stradali deve essere comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 224 c. 3 del codice della strada
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