Cassazione Penale, Sentenza n. 11855/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Avignone propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p.) in danno di Cannatà Carlo. Contestava: 1) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, lamentando che non si era valutato che la vittima già pagava un altro "protettore" e che vi erano elementi probatori contrari (es. imposizione di fare il padrino di cresima contestata dai certificati); 2) violazione di legge sulla configurabilità dell'estorsione "ambientale", sostenendo l'assenza di violenza/minaccia esplicita, l'incensuratezza del ricorrente e la mancanza di prova di operatività della cosca; 3) vizio di motivazione sull'aggravante di agevolazione mafiosa; 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, attualità e concretezza del pericolo di recidiva). Il PG ne chiedeva l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere aspecifico e versato in fatto, richiamando il principio per cui la valutazione del peso degli indizi è rimessa al giudice di merito e la suprema corte può sindacarla solo in presenza di carenze logiche o motivazionali evidenti nel provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e coerente: ha considerato le circostanze ambientali e la condotta del Cannatà (pagamenti e atteggiamento remissivo), la prospettazione della protezione a fini di sovvenzionamento dei parenti in carcere, e l'effetto intimidatorio prodotto anche senza minacce esplicite, giustificando così la qualificazione e le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata come aggravante/contesto mafioso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato elementi che ricostruiscono un metodo 'mafioso' (pressione ambientale, prospettazione di protezione e richieste per sovvenzionare detenuti), tanto da sostenere l'aggravante comunicata in sede cautelare.
art. 273 c.p.p. (comma "ibis" citato)
Richiamato per spiegare che il grado di precisione richiesto per gli indizi ai fini cautelari è diverso (meno stringente) rispetto a quello richiesto per la sentenza di condanna: la misura cautelare può fondarsi su elementi idonei a formare una 'qualificata probabilità' di responsabilità.
art. 192 c.p.p. (commi richiamati nel testo)
Richiamato per sottolineare la distinzione tra il criterio di valutazione degli indizi in sede di merito (che richiede precisione e concordanza) e quello per le misure cautelari (che non richiede lo stesso livello di precisione).
Citato rispetto alla presunzione di cui al comma 3 e alla necessità che il giudice verifichi l'assenza di elementi idonei a vincerla; il Tribunale del riesame non si è limitato a ciò ma ha motivato l'esistenza del rischio di reiterazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti né il mero apprezzamento probatorio del giudice di merito: può censurare una motivazione cautelare solo se vi sono carenze logiche o mancanze evidenti nel testo del provvedimento impugnato.
- Per la custodia cautelare è sufficiente un quadro di 'gravi indizi' intesi come elementi che permettono una "qualificata probabilità" di responsabilità; non è richiesto lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi necessario per la condanna definitiva.
- L'estorsione 'ambientale' può essere configurata anche in assenza di minacce esplicite se il contesto sociale e le dinamiche locali creano una condizione di costrizione/assoggettamento nella vittima (pagamenti ripetuti, atteggiamento remissivo, riferimenti a ritorsioni), purché il tribunale motivi adeguatamente tale valutazione.
- Per contestare con successo una misura cautelare bisognare dimostrare che la motivazione del giudice è illogica, contraddittoria o omette di considerare elementi decisivi: non è sufficiente proporre una reinterpretazione alternativa dei medesimi fatti.
- Quando si invoca l'aggravante 'mafiosa' (art. 416-bis) in sede cautelare, è necessario che emerga dal provvedimento una valutazione degli elementi che colleghino la condotta a modalità o finalità di tipo mafioso; la mera dichiarazione difensiva dell'assenza di operatività della cosca non è, di per sé, risolutiva.
- Nel dedurre vizio sulle esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio o recidiva) è importante che il ricorso indichi in modo specifico quale elemento probatorio il giudice avrebbe dovuto considerare o perché la motivazione fornita sia manifestamente insufficiente.
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