Cassazione Penale, Sentenza n. 11856/2022 del 31/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di concorso in tentativo di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416‑bis c.p. Il ricorrente contestava: 1) la qualificazione del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che le richieste di denaro e la rivendicazione dell'immobile erano riconducibili a un credito civilmente azionabile (sentenza civile n. 374/2018 e credito di €45.500); 2) la valutazione probatoria del Tribunale, in particolare l'eccessivo affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa (Caccamo) e di sua moglie; 3) la mancata considerazione dell'effettiva partecipazione personale del Pezzano nel tentativo estorsivo; 4) la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; 5) l'insussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come tentativo di estorsione in concorso, osservando che Pezzano si era rivolto alla criminalità organizzata (Zagari) per ottenere la disponibilità dell'immobile e somme di denaro, con la finalità anche di rafforzare il potere criminale degli autori. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sentenza Filardo 2020) sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando il criterio della ricerca di un interesse proprio da parte dei terzi concorrenti. I motivi addotti dal ricorrente sono stati ritenuti, in larga parte, meri tentativi di riesame del merito e della valutazione degli indizi, materia non sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata come aggravante contestata: l'ordinanza imputava l'aggravante di avere operato con metodo mafioso; la Corte ha ritenuto coerente la valutazione sulla base degli elementi che ricondurrebbero la condotta alla riaffermazione del potere criminale sul territorio
Norma sull'estorsione: la Corte ha confermato che la fattispecie è configurabile quando la condotta sia finalizzata non solo alla mera soddisfazione del credito, ma anche al perseguimento di un interesse ulteriore (es. profitto o riaffermazione di potere criminale) da parte di terzi concorrenti
Richiesto per l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rispettasse i canoni logici e legali previsti da questa norma
Sezioni Unite, sentenza "Filardo" (2020)
Giurisprudenza richiamata per la distinzione tra estorsione ed esercizio delle proprie ragioni: deve valutarsi se i terzi concorrenti abbiano perseguito un interesse proprio; la presenza di un interesse ulteriore o di finalità di profitto o di riaffermazione del potere criminale inquadra la fattispecie nell'estorsione
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si basa sul comportamento e sugli interessi dei soggetti terzi coinvolti: se i terzi perseguono un proprio interesse (anche non patrimoniale) si configura estorsione in concorso; se agiscono unicamente per soddisfare un credito astrattamente tutelabile, può sussistere esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- La qualificazione dell'aggravante mafiosa richiede elementi che colleghino la condotta alla finalità di riaffermazione o mantenimento del potere criminale sul territorio; la semplice notorietà criminale di un soggetto può contribuire, se ricondotta a tale finalità.
- In Cassazione non è consentito un riesame libero del materiale probatorio: i giudizi che rievocano fatti o rivalutano l'attendibilità delle dichiarazioni vengono dichiarati inammissibili se si limitano a proporre un'alternativa valutativa non fondata su vizi di diritto.
- Le misure cautelari devono essere motivate rispetto ai gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.; la Corte verifica la congruità logica e giuridica della motivazione ma non la valutazione di merito degli indizi.
- Chi agisce per ottenere il rilascio di un immobile o il pagamento di un credito, ma si avvale di soggetti che perseguono un interesse proprio o che mirano a rafforzare la loro posizione criminale, può essere ritenuto concorrente in estorsione anche se il proponente aveva un credito civilmente fondato.
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