Cassazione Penale, Sentenza n. 11852/2022 del 31/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno (18/09/2020) che aveva confermato la condanna irrogata dal Tribunale di Vallo della Lucania per il reato di ricettazione (art. 648, comma 1) relativo a un computer portatile. Denunciava: 1) vizio di motivazione nel diniego del proscioglimento ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 2) mancata valutazione dell'applicabilità del capoverso dell'art. 648 c.p.; 3) che la pena pecuniaria non era stata fissata nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sull'applicabilità del capoverso dell'art. 648 c.p. non fosse devoluta alla Corte d'appello e costituisse questione nuova, non delibabile in Cassazione senza accertamenti di fatto. Ha inoltre confermato che l'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) non è applicabile al reato di ricettazione per i limiti edittali del reato (pena prevista tra 2 e 8 anni). Ha giudicato infondata anche l'osservazione sulla pena pecuniaria, ritenendola fissata in prossimità dei limiti edittali. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Sentenza depositata il 3/2/2022 (motivazione semplificata).
Norme richiamate
reato di ricettazione; punito con una pena ricompresa tra i 2 e gli 8 anni di reclusione
La Corte ha ritenuto che, per i limiti edittali del reato di ricettazione, l'istituto della particolare tenuità del fatto non sia applicabile
istituto della particolare tenuità del fatto
Richiesto dalla ricorrente per ottenere il proscioglimento; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso di ricettazione considerati i limiti edittali
Massime di principio
- L'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è inapplicabile quando i limiti edittali del reato prevedono una pena minima significativa; verificare sempre il quantum edittale prima di invocarlo.
- In Cassazione non sono ammissibili questioni nuove di fatto o di diritto non previamente affrontate nei gradi di merito: sollevare temi nuovi comporta il rischio di inammissibilità.
- Se si contesta il diniego di benefici (es. art. 131-bis) occorre che il tema sia già stato tempestivamente dedotto e documentato nei precedenti gradi processuali, con riferimento ai fatti provati.
- La determinazione della pena pecuniaria viene valutata rispetto ai limiti edittali: una somma fissata in prossimità dei limiti può essere ritenuta congrua dalla Corte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
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