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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11853/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo di essere stato condannato per concorso in truffa non preventivamente contestato; 2) vizio di motivazione e violazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" relativamente alla prova della sua responsabilità; 3) errata qualificazione giuridica del fatto come truffa anziché favoreggiamento (art. 379 c.p.p. citato nel ricorso); 4) illegittimità della costituzione di parte civile da parte della compagnia assicurativa Generali, determinazione eccessiva della provvisionale e illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di tale somma; 5) vizi nella determinazione della pena, omissione dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p., delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi: la correlazione tra accusa e sentenza non ha pregiudicato il diritto di difesa secondo costante giurisprudenza; la valutazione delle prove dai giudici di merito era logica e verosimile e ha accertato l'accordo e la partecipazione del Lombardi alla spartizione del profitto; la qualificazione come concorso in truffa è corretta in presenza di contributo materiale (documenti, conto) finalizzato alla realizzazione del reato; la compagnia assicurativa che ha liquidato la vittima ha subito un danno diretto e poteva costituirsi parte civile; la provvisionale è atto discrezionale del giudice e non sindacabile in Cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità in quanto riproponeva questioni già decise in appello senza autonoma e motivata critica. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articolo 114 codice penale

    Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della diminuente; la Corte ha ritenuto la questione già decisa dai giudici del merito e non adeguatamente riproposta in Cassazione, dichiarando il motivo inammissibile.

  • articolo 2055 codice civile

    La Corte ha richiamato l'interpretazione della giurisprudenza civile secondo cui l'unicità del fatto dannoso ai fini della responsabilità solidale deve essere intesa in senso relativo: la responsabilità solidale può ricorrere quando azioni distinte, legate da interdipendenza, concorrano alla produzione dello stesso evento di danno, giustificando la condanna in solido al risarcimento.

  • articolo 591, comma 1, lett. c) codice di procedura penale

    art. 591, co.1, lett. c) c.p.p.

    La Corte ha applicato il criterio di ammissibilità dei motivi di ricorso: le doglianze riproposte senza autonoma e specifica critica rispetto al giudizio di merito sono inammissibili per aspecificità.

  • principio costituzionale della presunzione di innocenza

    Richiamato in relazione alla formula di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio": la Corte ha precisato che la norma codifica il principio giurisprudenziale che la condanna richiede certezza processuale della responsabilità, e ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto sulla base delle risultanze istruttorie.

  • articolo 379 codice di procedura penale

    Nel ricorso era prospettata una riconduzione del fatto a favoreggiamento; la Corte ha invece ritenuto che l'apporto materiale (documenti, conto e spartizione dei proventi) integrasse concorso nella truffa e non mera fattispecie di favoreggiamento.

Massime di principio

  • La correlazione tra accusa formulata e contenuto della sentenza è valutata con flessibilità: il mutamento da reato singolo a concorso con altri non comporta automaticamente nullità o pregiudizio al diritto di difesa se il cambiamento è logicamente ricostruito e non sorprende l'imputato nei fatti essenziali.
  • La prova richiesta per la condanna deve raggiungere la certezza processuale ("oltre ogni ragionevole dubbio"), ma non è richiesta un'evidenza matematica; una ricostruzione logica e verosimile fondata su circostanze e elementi probatori può essere sufficiente.
  • La fornitura di mezzi materiali (documenti, conto corrente) finalizzati all'uso fraudolento e la reception dei proventi possono integrare concorso nella truffa piuttosto che mero favoreggiamento, laddove emerga un accordo preventivo e una spartizione del profitto.
  • Una compagnia assicurativa che abbia liquidato somme alla presunta vittima in conseguenza della frode può essere considerata danneggiata e legittimata a costituirsi parte civile; la solidarietà risarcitoria tra concorrenti è applicabile per tutelare il danneggiato.
  • Le provvisionali in sede penale sono atti discrezionali del giudice e la loro determinazione non è normalmente sindacabile in Cassazione; il loro riconoscimento non acquista efficacia di giudicato rispetto alla liquidazione definitiva in sede civile.
  • In Cassazione non sono ammessi motivi generici o che semplicemente ripropongano le stesse ragioni già decise in sede di gravame senza autonoma e specifica critica; la mancanza di specificità porta all'inammissibilità del ricorso.

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