Cassazione Penale, Sentenza n. 11853/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo di essere stato condannato per concorso in truffa non preventivamente contestato; 2) vizio di motivazione e violazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" relativamente alla prova della sua responsabilità; 3) errata qualificazione giuridica del fatto come truffa anziché favoreggiamento (art. 379 c.p.p. citato nel ricorso); 4) illegittimità della costituzione di parte civile da parte della compagnia assicurativa Generali, determinazione eccessiva della provvisionale e illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di tale somma; 5) vizi nella determinazione della pena, omissione dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p., delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi: la correlazione tra accusa e sentenza non ha pregiudicato il diritto di difesa secondo costante giurisprudenza; la valutazione delle prove dai giudici di merito era logica e verosimile e ha accertato l'accordo e la partecipazione del Lombardi alla spartizione del profitto; la qualificazione come concorso in truffa è corretta in presenza di contributo materiale (documenti, conto) finalizzato alla realizzazione del reato; la compagnia assicurativa che ha liquidato la vittima ha subito un danno diretto e poteva costituirsi parte civile; la provvisionale è atto discrezionale del giudice e non sindacabile in Cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità in quanto riproponeva questioni già decise in appello senza autonoma e motivata critica. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 114 codice penale
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della diminuente; la Corte ha ritenuto la questione già decisa dai giudici del merito e non adeguatamente riproposta in Cassazione, dichiarando il motivo inammissibile.
articolo 2055 codice civile
La Corte ha richiamato l'interpretazione della giurisprudenza civile secondo cui l'unicità del fatto dannoso ai fini della responsabilità solidale deve essere intesa in senso relativo: la responsabilità solidale può ricorrere quando azioni distinte, legate da interdipendenza, concorrano alla produzione dello stesso evento di danno, giustificando la condanna in solido al risarcimento.
articolo 591, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
art. 591, co.1, lett. c) c.p.p.
La Corte ha applicato il criterio di ammissibilità dei motivi di ricorso: le doglianze riproposte senza autonoma e specifica critica rispetto al giudizio di merito sono inammissibili per aspecificità.
principio costituzionale della presunzione di innocenza
Richiamato in relazione alla formula di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio": la Corte ha precisato che la norma codifica il principio giurisprudenziale che la condanna richiede certezza processuale della responsabilità, e ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto sulla base delle risultanze istruttorie.
articolo 379 codice di procedura penale
Nel ricorso era prospettata una riconduzione del fatto a favoreggiamento; la Corte ha invece ritenuto che l'apporto materiale (documenti, conto e spartizione dei proventi) integrasse concorso nella truffa e non mera fattispecie di favoreggiamento.
Massime di principio
- La correlazione tra accusa formulata e contenuto della sentenza è valutata con flessibilità: il mutamento da reato singolo a concorso con altri non comporta automaticamente nullità o pregiudizio al diritto di difesa se il cambiamento è logicamente ricostruito e non sorprende l'imputato nei fatti essenziali.
- La prova richiesta per la condanna deve raggiungere la certezza processuale ("oltre ogni ragionevole dubbio"), ma non è richiesta un'evidenza matematica; una ricostruzione logica e verosimile fondata su circostanze e elementi probatori può essere sufficiente.
- La fornitura di mezzi materiali (documenti, conto corrente) finalizzati all'uso fraudolento e la reception dei proventi possono integrare concorso nella truffa piuttosto che mero favoreggiamento, laddove emerga un accordo preventivo e una spartizione del profitto.
- Una compagnia assicurativa che abbia liquidato somme alla presunta vittima in conseguenza della frode può essere considerata danneggiata e legittimata a costituirsi parte civile; la solidarietà risarcitoria tra concorrenti è applicabile per tutelare il danneggiato.
- Le provvisionali in sede penale sono atti discrezionali del giudice e la loro determinazione non è normalmente sindacabile in Cassazione; il loro riconoscimento non acquista efficacia di giudicato rispetto alla liquidazione definitiva in sede civile.
- In Cassazione non sono ammessi motivi generici o che semplicemente ripropongano le stesse ragioni già decise in sede di gravame senza autonoma e specifica critica; la mancanza di specificità porta all'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11851/2022 del 31/03/2022
- Sentenza penale · 31 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11852/2022 del 31/03/2022
- Sentenza penale · 31 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11854/2022 del 31/03/2022
- Sentenza penale · 31 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11855/2022 del 31/03/2022
- Sentenza penale · 31 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11856/2022 del 31/03/2022
- Sentenza penale · 31 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11857/2022 del 31/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →