Cassazione Penale, Sentenza n. 11854/2022 del 31/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per rapina impropria aggravata e, in particolare: 1) l'illegittimità del provvedimento di espulsione perché la pena inflitta dalla Corte d'appello era pari a due anni, non superiore ai due anni richiesti dall'art. 235 c.p.; 2) la mancata qualificazione del comportamento come concorso anomalo (art. 116 c.p.) per carenza di prova circa la prevedibilità dell'aggressione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'art. 235 c.p. richiede una pena detentiva superiore ai due anni e ha annullato senza rinvio l'ordine di espulsione. Il secondo motivo, relativo al riconoscimento del concorso anomalo, è stato ritenuto manifestamente infondato in considerazione della motivazione della Corte d'appello (l'azione furtiva compiuta in presenza della persona offesa comportava l'accettazione del rischio di una reazione). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
l'espulsione puo' essere disposta solo nel caso in cui la pena detentiva inflitta sia superiore ai due anni di reclusione
la Corte ha interpretato la norma nel senso che il requisito e' tassativo: una pena pari a due anni e' incompatibile con l'espulsione
norma sul concorso anomalo; il giudice del merito deve valutare se l'evento ulteriore non fosse voluto nè accettato dall'agente per riconoscere il concorso anomalo
richiamata dalla giurisprudenza come parametro di contrasto: ricorre il concorso ex art.110 quando l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o abbia accettato il rischio del suo verificarsi
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
predispone il procedimento con contraddittorio scritto; nel processo il PM ha depositato conclusioni scritte ai sensi di questa previsione
Massime di principio
- L'espulsione ex art. 235 c.p. e' consentita solo se la pena detentiva inflitta e' effettivamente superiore ai due anni; una pena pari a due anni esclude il provvedimento.
- La Cassazione puo' annullare senza rinvio un ordine accessorio (come l'espulsione) quando l'illegittimita' sia evidente e non incida sulla valutazione della responsabilita' penale.
- La distinzione tra concorso anomalo (art. 116 c.p.) e concorso ex art. 110 c.p. si basa sulla volonta' o sull'accettazione del rischio: se l'evento ulteriore non e' stato voluto né accettato si puo' configurare il concorso anomalo; se l'agente ha previsto o accettato il rischio, si applica art. 110.
- Le censure sulla motivazione della corte d'appello richiedono un confronto puntuale con la giurisprudenza consolidata; una motivazione che ritiene prevedibile la reazione della vittima quando il reato e' compiuto in sua presenza e' difficilmente superabile in Cassazione.
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