Cassazione Penale, Sentenza n. 27556/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha applicato la pena concordata di anni quattro di reclusione e euro 4.667 di multa. Il primo ricorrente e il coimputato hanno dedotto violazione dell'art. 133 c.p. e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato la congruità della pena e non avesse considerato la gravità del fatto e la capacità a delinquere, anche alla luce dell'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso e della prevalenza delle attenuanti generiche. Il primo ricorrente ha inoltre chiesto il riconoscimento della continuazione con precedenti reati già giudicati con sentenza della Corte di appello di Messina del 26 novembre 2014, lamentando che la Corte di merito non avesse esaminato la doglianza; la Corte di cassazione ha rilevato che, però, non era stata allegata la sentenza invocata, rendendo la censura generica e non autosufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., essendo deducibili solo questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra quanto concordato e quanto deciso, profili qui non presenti. Ha ritenuto inoltre generico il secondo motivo sulla continuazione, perché il ricorrente non aveva prodotto la sentenza di condanna necessaria per il controllo della censura, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. È stata separata la posizione di un terzo coimputato, non deciso in questa pronuncia.
Norme richiamate
richiamato come parametro invocato dai ricorrenti per contestare la determinazione della pena, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile nel tipo di ricorso proposto
la sentenza emessa all'esito del concordato in appello è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
non è applicabile in via analogica al giudizio di cognizione per esonerare l'imputato dall'onere di produrre la documentazione a sostegno della richiesta di continuazione
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto vizi che attengano alla formazione della volontà negoziale delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla decisione del giudice che si discosti da quanto concordato; non è consentito usare il ricorso per contestare nel merito la pena concordata, salvo profili di illegalità della pena.
- Chi invoca la continuazione con reati già giudicati deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, producendo le sentenze rilevanti e non limitandosi a indicarne gli estremi.
- Nel giudizio di cognizione l'onere di allegazione dei provvedimenti su cui si fonda la richiesta di continuazione grava sulla difesa; non può pretendersi una ricerca officiosa degli atti da parte del giudice di legittimità.
- Il mancato riconoscimento della continuazione in sede di merito non preclude la riproposizione della domanda davanti al giudice dell'esecuzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se ricorre colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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