Cassazione Civile, Ordinanza n. 10462/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici che avevano frequentato corsi di specializzazione in medicina in anni in cui non era prevista una remunerazione, hanno agito contro lo Stato per ottenere il risarcimento o comunque un indennizzo per la tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di riconoscere un compenso ai medici specializzandi. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato prescritto il diritto, ritenendo decorrente il termine decennale dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i medici hanno dedotto plurime violazioni di legge, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 1999 perché, anche dopo tale data, il diritto non era ancora determinato nei suoi esatti contorni: vi sarebbero state incertezza sulla giurisdizione, sulla natura della responsabilità dello Stato e sul tipo di azione esperibile, con conseguente impossibilità di far valere utilmente il diritto. Hanno inoltre invocato gli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., oltre a norme del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost. e delle direttive comunitarie richiamate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha ribadito il proprio orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive europee sui compensi dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Ha escluso che l’incertezza successiva sulla giurisdizione o sulla qualificazione dell’azione impedisse l’esercizio del diritto o facesse slittare il dies a quo: tali incertezze non integrano un impedimento legale ai sensi dell’art. 2935 c.c., né incidono sulla consapevolezza della lesione, già percepibile dopo la legge del 1999. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per tutti i ricorrenti, con estinzione del giudizio limitatamente al ricorrente che aveva rinunciato; sono state poste le spese a carico dei ricorrenti soccombenti e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti; la Corte conferma che la prescrizione decorre secondo le regole ordinarie e non resta sospesa per la sola incertezza giurisprudenziale.
L'impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione consiste solo in un impedimento legale all'esercizio del diritto, non nell'incertezza su giurisdizione, qualificazione dell'azione o modalità di tutela.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme sulla prescrizione; non è ravvisata una deroga alla decorrenza del termine nel caso concreto.
art. 10 Cost.
Richiamato nel ricorso come parametro di violazione in relazione all'obbligo di conformarsi alle direttive europee.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti per denunciare la mancata attuazione delle direttive comunitarie da parte dello Stato.
direttiva CEE n. 75/362/CEE
Indicata come una delle fonti europee che imponevano agli Stati membri un compenso per i medici specializzandi.
direttiva CEE n. 82/76/CEE
Indicata come una delle fonti europee che imponevano agli Stati membri un compenso per i medici specializzandi.
direttiva CEE n. 76/362/CEE
Richiamata nel ricorso tra le direttive asseritamente violate; dal testo emerge come riferimento alle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi.
direttiva CEE n. 76/16/CEE
Richiamata nel ricorso tra le direttive asseritamente violate.
direttiva CEE n. 93/16/CEE
Richiamata nel ricorso tra le direttive asseritamente violate.
d.lgs. n. 257/1991
Indicato dalla Corte come atto di tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive sui compensi dei medici specializzandi.
La Corte ribadisce che la sua entrata in vigore, il 27 ottobre 1999, segna il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per i medici specializzandi interessati.
Richiamato nel riepilogo processuale come base della declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato nella liquidazione delle spese con condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, come riportato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel caso di azione risarcitoria per tardiva o incompleta attuazione di direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui l'ordinamento interno ha reso percepibile la lesione, individuata nell'entrata in vigore della legge che ha disciplinato la materia, anche se il diritto non fosse ancora stato fatto valere in concreto da tutti gli interessati.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità di esercitare il diritto deve consistere in un impedimento legale all'azione; non rilevano le incertezze giurisprudenziali sulla giurisdizione, sulla qualificazione dell'azione o sui soggetti da convenire in giudizio.
- L'ignoranza del proprio diritto, o l'incertezza circa le modalità processuali per farlo valere, non sospende né impedisce il decorso della prescrizione quando il pregiudizio sia già conoscibile con l'ordinaria diligenza.
- La circostanza che altri soggetti abbiano promosso giudizi analoghi dopo la data individuata come dies a quo conferma l'esercitabilità del diritto e non dimostra l'esistenza di un impedimento legale alla sua proposizione.
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