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Sentenza

Sentenza n. 328/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determina n. 6142 del 10 dicembre 2025 con cui il Comune di L’Aquila ha aggiudicato in via definitiva la gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Sassa, cup C17B150002250001, cig. B59761248A; - laddove possa occorrere, in ipotesi di interpretazione di esso difforme da quella offerta nel primo motivo di ricorso, la dichiarazione di nullità o l’annullamento del punto 7.1 del disciplinare di gara nella parte di esso in cui si dispone che “è possibile indicare uno stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, quale responsabile di più prestazioni specialistiche”; - ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, tra cui segnatamente, per quanto di interesse, i verbali delle operazioni di gara delle sedute pubbliche dei giorni 23.9.2025 e 4.11.2025 nonché del verbale in seduta riservata del 28.10.2025. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Studio Tecnico Masucci Srl il 16 marzo 2026: Impugnazione punto 7.1 del Disciplinare di Gara nella parte in cui stabilisce che “È possibile indicare uno stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, quale responsabile di più prestazioni specialistiche” laddove dovesse essere interpretato nel senso preteso dalla ricorrente ossia: i) nel senso che si tratta di clausola apposta in violazione dell’art. 114, comma 4 del Codice degli Appalti e, comunque, in violazione della prescrizione del punto 7.1. del medesimo Disciplinare di Gara secondo cui “l’operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell’esecuzione delle prestazioni”; ii) ovvero nel senso che “tale clausola non assume il significato di consentire il cumulo nella stessa persona delle funzioni di d.l. e c.s.e., riferendosi essa alla possibilità di cumulo delle prestazioni specialistiche all’interno della funzione di direzione dei lavori, che la stessa disposizione del Disciplinare mantiene distinta da quella afferente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”.

Giustizia amministrativa202600069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa prima classificata della gara per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla realizzazione di un nuovo polo scolastico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 92,463 punti rispetto ai 99 punti dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: 1) violazione dell'art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e del punto 7.1 del disciplinare, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, poiché la medesima persona era stata indicata come direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; in subordine, ha contestato la validità o l'interpretazione della clausola del disciplinare che consentiva di indicare lo stesso soggetto quale responsabile di più prestazioni specialistiche; 2) illegittimità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche per i sub-criteri A.1, A.2 e A.3, lamentando la preferenza accordata a esperienze dell'aggiudicataria nell'edilizia residenziale privata rispetto alle proprie esperienze nell'edilizia scolastica, con deduzione di irragionevolezza, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria, violazione della par condicio e difetto di motivazione; 3) illegittimità del punteggio attribuito per il sub-criterio B.2, relativo all'adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro, delle risorse strumentali e dei processi, contestando la superiorità dell'offerta dell'aggiudicataria e l'insufficienza della motivazione; 4) illegittimità del punteggio relativo al sub-criterio B.4, per il mancato riconoscimento di un punto alla certificazione PAS 24000:2022, ritenuta equivalente alla certificazione SA 8000. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro il punto 7.1 del disciplinare, nell'ipotesi in cui fosse interpretato nel senso prospettato dalla ricorrente principale o comunque quale clausola illegittima per consentire il cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto al primo motivo, ha interpretato l'art. 114, comma 4, primo periodo, del d.lgs. 36/2023 nel senso che il cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è obbligatorio per i contratti di importo non superiore a un milione di euro e, autonomamente, anche per lavori di importo superiore quando siano non complessi e privi di rischi di interferenze. Il divieto di cumulo opera invece per lavori complessi con rischi di interferenze, indipendentemente dall'importo. Poiché la ricorrente non ha dimostrato che la realizzazione del nuovo polo scolastico presentasse effettiva complessità o rischi di interferenze, la censura è stata ritenuta infondata. Il punto 7.1 del disciplinare, che consentiva di indicare lo stesso soggetto per più prestazioni specialistiche, è stato ritenuto coerente con tale interpretazione e riferibile anche alle funzioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché le valutazioni della commissione sui sub-criteri A.1-A.3 e B.2 non erano manifestamente illogiche, abnormi o inattendibili; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione. Inoltre, i punteggi numerici erano sufficienti a motivare le valutazioni, poiché il disciplinare associava ai valori numerici giudizi analitici e la relativa griglia era riportata anche nel verbale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: anche l'attribuzione del punto relativo alla certificazione PAS 24000:2022 non avrebbe colmato il distacco di 6,537 punti dall'aggiudicataria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale confermava l'aggiudicazione e rendeva inutile l'esame delle contestazioni incidentali. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e dell'aggiudicataria, liquidate in 3.000 euro ciascuno oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

    La disposizione individua due fattispecie autonome nelle quali il cumulo delle funzioni è obbligatorio: contratti di importo non superiore a un milione di euro e, indipendentemente dall'importo, lavori non complessi e privi di rischi di interferenze. Per lavori complessi con rischi di interferenze il cumulo è vietato, senza che rilevi la soglia economica.

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con miglior rapporto qualità/prezzo.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento dell'inversione procedimentale applicata nella gara, con valutazione delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa del primo classificato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta poiché, nel caso concreto, i punteggi numerici, letti insieme alla griglia del disciplinare e ai giudizi analitici associati, consentivano di ricostruire la valutazione della commissione.

  • art. 87, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione del punteggio per le certificazioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • allegato II.4 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica; la relativa censura è stata comunque respinta.

  • allegato II.8 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle certificazioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 12 preleggi

    Il giudice ha valorizzato il significato letterale e la connessione delle parole, in particolare l'avverbio "comunque" e il verbo "svolge", per individuare due fattispecie autonome di obbligo di cumulo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale lasciava ferma l'aggiudicazione conseguita dall'aggiudicataria.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 35 c.p.a., per la disciplina dell'improcedibilità del ricorso incidentale divenuto privo di utilità.

  • art. 134 c.p.a.

    Il sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche della commissione è escluso fuori dai casi tassativi di giurisdizione estesa al merito; resta possibile il controllo sulla manifesta illogicità, abnormità o inattendibilità.

Massime di principio

  • L'art. 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione opera sia per i contratti di importo non superiore a un milione di euro, sia, autonomamente e indipendentemente dall'importo, quando i lavori non siano complessi e non presentino rischi di interferenze.
  • Per lavori di importo superiore a un milione di euro, il cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza è vietato soltanto quando ricorrano congiuntamente la complessità dei lavori e rischi di interferenze; la mera eccedenza rispetto alla soglia economica non determina da sola l'incompatibilità.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di gara nell'attribuzione dei punteggi tecnici; le relative valutazioni sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, abnormità, travisamento o evidente inattendibilità.
  • Nelle procedure di gara, l'attribuzione di punteggi numerici può essere sufficiente a integrare l'obbligo di motivazione della valutazione dell'offerta tecnica quando il disciplinare contiene una griglia che collega i valori numerici a giudizi analitici e tale griglia è conoscibile e applicata dalla commissione.
  • Una censura diretta a ottenere un miglioramento del punteggio è inammissibile per difetto di interesse quando, anche in caso di accoglimento, il concorrente non potrebbe conseguire l'aggiudicazione per effetto del distacco residuo in graduatoria.
  • Quando il ricorso principale dell'aggiudicatario non utilmente classificato è respinto e l'aggiudicazione resta ferma, il ricorso incidentale dell'aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procurargli alcuna ulteriore utilità.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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