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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava tre avvisi di accertamento e liquidazione ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, con cui il Comune aveva rettificato il valore venale di un’area edificabile e richiesto maggiore imposta, interessi e sanzioni. La contribuente ricorse per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza. Con il primo motivo denunciò la contraddizione tra la motivazione, che escludeva le sanzioni per obiettiva incertezza normativa e confermava gli avvisi soltanto per imposta e interessi, e il dispositivo, che rigettava integralmente l’appello. Con il secondo lamentò l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione triennale dell’ICI 2002 e 2003. Con il terzo contestò la valutazione dell’edificabilità e del valore dell’area, anche alla luce della perizia giurata e dei criteri comunali.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: la motivazione della CTR, che escludeva le sanzioni e disponeva una riforma parziale, era incompatibile con il dispositivo di rigetto integrale. Ha respinto il secondo motivo perché il ricorso non riportava il contenuto dell’atto d’appello necessario a verificare l’eccezione di prescrizione e non rispettava quindi il principio di autosufficienza. Ha respinto il terzo perché la CTR aveva motivato sul valore venale e la valutazione di fatto non era sindacabile in cassazione; ai fini ICI l’edificabilità può derivare dalla qualificazione nel piano regolatore adottato, ferma la valutazione concreta delle potenzialità edificatorie e degli oneri. Ha cassato senza rinvio e deciso nel merito: ricorso introduttivo accolto limitatamente alla non applicabilità delle sanzioni; confermati nel resto gli avvisi, quindi imposta e interessi restano dovuti. Spese dei giudizi di merito e di legittimità compensate.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, quando non consente di individuare coerentemente la decisione adottata, fonda la censura di legittimità per vizio della motivazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    La ricorrente lo ha invocato per denunciare l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione; la Corte non ha però accertato la violazione, perché il ricorso era privo degli elementi necessari a verificare come l’eccezione fosse stata proposta.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212

    Per quanto attiene alle sanzioni, si ritiene che le stesse non debbano essere applicate in quanto si ritiene condividere la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito della norma ai sensi della L. n. 212 del 2000.

    Nel caso concreto l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito della disciplina ICI ha giustificato la non applicazione delle sanzioni, senza escludere il pagamento della maggiore imposta e degli interessi.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte può cassare senza rinvio e decidere direttamente nel merito quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto; qui ha accolto il ricorso introduttivo soltanto quanto alle sanzioni.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    In tema d'ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito nella L. n. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini della determinazione della base imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salva, però, la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell'immobile, nonchè la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell'imposizione.

    Per l’ICI, l’area è edificabile se così qualificata dal PRG adottato dal Comune, anche prima dell’approvazione regionale o dell’adozione di strumenti attuativi. La base imponibile si determina sul valore venale, considerando però l’attualità effettiva delle potenzialità edificatorie e l’incidenza degli oneri di urbanizzazione al momento dell’imposizione.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

    La disposizione, insieme alla successiva norma interpretativa richiamata dalla Corte, chiarisce che l’edificabilità ai fini ICI discende dalla qualificazione dell’area nel piano regolatore comunale adottato, con valutazione concreta delle potenzialità edificatorie.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

    La norma, richiamata quale interpretazione autentica della disciplina ICI, conferma che la qualificazione urbanistica contenuta nel PRG adottato rileva per l’edificabilità, senza che siano necessari l’approvazione regionale o strumenti attuativi.

Massime di principio

  • Se la motivazione della sentenza riconosce solo una soccombenza parziale ma il dispositivo rigetta integralmente il ricorso, la contraddizione può giustificare la cassazione; la Corte può poi decidere nel merito se non servono ulteriori accertamenti.
  • L’obiettiva incertezza normativa può escludere le sanzioni tributarie, ma non comporta automaticamente l’annullamento dell’imposta o degli interessi dovuti.
  • Chi denuncia in cassazione l’omessa pronuncia su un’eccezione deve riportare gli elementi dell’atto processuale in cui l’ha formulata, così da consentire alla Corte di verificarne contenuto e tempestività.
  • Ai fini ICI, la qualificazione edificabile nel PRG adottato può bastare anche prima dell’approvazione regionale e degli strumenti attuativi; la stima deve tuttavia considerare le potenzialità edificatorie effettive e gli oneri di urbanizzazione esistenti al momento dell’imposizione.
  • La valutazione del valore venale dell’area, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, è un accertamento di fatto normalmente non riesaminabile in cassazione.

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