Cassazione Civile, Ordinanza n. 36121/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva prestato servizi a un soggetto e, in pagamento, aveva ricevuto una cessione di credito del medesimo verso un assicuratore e un terzo per il risarcimento dei danni da sinistro stradale. Notificata la cessione ai debitori ceduti, il credito non veniva spontaneamente pagato; la cessionaria agiva quindi in giudizio. Nel corso del processo l'assicuratore riconosceva il debito e lo pagava alla cessionaria, che rinunciava alle ulteriori domande. Il giudice di pace dichiarava cessata la materia del contendere e liquidava le spese in favore del difensore della parte cedente/ceduta, ma senza indicare il soggetto tenuto al pagamento. In appello, il Tribunale attribuiva le spese del primo grado all'assicuratrice come soccombente virtuale, ma compensava integralmente le spese del grado di appello, ritenendo che la mancata indicazione, nella sentenza impugnata, della parte condannata alle spese avesse generato un obiettivo stato di incertezza. La ricorrente denunciava in cassazione violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e difetto di motivazione, sostenendo che la compensazione non era sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e che il mero errore del primo giudice non bastava a giustificarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, nel regime dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese è consentita, in assenza di reciproca soccombenza, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, fondata unicamente sull'errore della sentenza di primo grado e sul conseguente stato di incertezza, non integrasse una valida giustificazione, perché tale ragionamento porterebbe a compensare le spese ogni volta che il giudice di primo grado incorra in errore, svuotando la norma del suo contenuto restrittivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in luogo dell’adempimento
è richiamato solo come base della cessione del credito ricevuta in pagamento al posto dell'adempimento originario.
viene evocato dalla ricorrente quale norma sulla soccombenza e sulle spese di lite, in combinazione con l'art. 92 c.p.c.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione
la compensazione delle spese, in mancanza di reciproca soccombenza, è ammessa solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente esplicitate; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee.
il vizio è richiamato come difetto di motivazione/violazione processuale censurato con il ricorso.
indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
- La motivazione che giustifica la compensazione delle spese deve essere specifica, logicamente coerente e non può ridursi al mero richiamo a un errore del giudice di primo grado o allo stato di incertezza che ne deriva.
- L'errore del giudice di primo grado, anche se fonte di appello e di riforma, non costituisce di per sé una grave ed eccezionale ragione idonea a fondare la compensazione delle spese del grado successivo.
- Quando il giudice di merito esplicita le ragioni della compensazione, la Corte di cassazione può sindacare se tali ragioni siano giuridicamente corrette, poiché una motivazione illogica o erronea integra violazione di legge.
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