Cassazione Civile, Ordinanza n. 15403/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava dinanzi ai giudici tributari i dinieghi di rimborso delle accise relativi al periodo gennaio 2014-giugno 2015, emessi dall'amministrazione finanziaria per asserita mancata integrazione documentale richiesta ai fini del riconoscimento dell'esenzione di accisa prevista per le forniture di carburante destinate ad auto di servizio di rappresentanze diplomatiche, ambasciate, consolati e altre organizzazioni internazionali. In primo grado la controversia era stata in parte dichiarata cessata per autotutela e per il resto respinta; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione gravasse sulla contribuente e che i rapporti con il soggetto incaricato dell'emissione dei buoni carburante restassero interni. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, in violazione delle norme processuali tributarie e dei principi di difesa e contraddittorio; gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando la nullità della sentenza d'appello per mancata comunicazione alla parte appellante dell'avviso di fissazione dell'udienza in pubblica udienza. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa nel contraddittorio delle parti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995
richiamato come base normativa dell'agevolazione invocata dalla contribuente per le forniture di carburante destinate ai veicoli di servizio di determinate rappresentanze e organizzazioni internazionali.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
la comunicazione della data di udienza adempie a una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione determina nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
la disciplina sulla comunicazione dell'udienza prevista per il primo grado si applica anche al giudizio di appello per effetto del richiamo operato da questa norma.
artt. 16, 16-bis, 31, comma 1, 32, 48, 48-bis, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione delle regole del processo tributario e del diritto al contraddittorio per l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione.
art. 24 Cost.
evocato come parametro costituzionale del diritto di difesa leso dalla mancata comunicazione dell'udienza.
art. 111 Cost.
evocato come parametro costituzionale del contraddittorio e del giusto processo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza per vizio processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa comunicazione alla parte dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione in appello integra nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- La comunicazione dell'udienza prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura di garanzia essenziale e opera anche nel giudizio di appello in forza del rinvio dell'art. 61 del medesimo decreto.
- La nullità derivante dalla trattazione in pubblica udienza senza previo avviso può non comportare la decisione nel merito da parte della Cassazione quando la controversia non sia definibile come questione di mero diritto e richieda ulteriori accertamenti o valutazioni nel merito; in tal caso la sentenza va cassata con rinvio.
- L'accoglimento del vizio processuale assorbe gli altri motivi di ricorso non esaminati, quando la cassazione per nullità della decisione rende inutile scrutinare le ulteriori censure.
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