Cassazione Penale, Sentenza n. 10326/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/05/2024 e del provvedimento del Tribunale del riesame del 24/06/2024 avverso il sequestro preventivo della somma di euro 18.970,16 giacente su conto cointestato con il marito Claudio Riccardi. La ricorrente, terza interessata, ha sostenuto che le somme erano di provenienza lecita (stipendio, NASpI e assegno unico INPS) e pertanto impignorabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità del sequestro preventivo delle somme sul conto cointestato. Motivazione: il denaro, una volta confluito nel conto cointestato, era nella titolarità e nella disponibilità anche dell'indagato (marito); la natura fungibile del denaro impedisce l'individuazione di porzioni riconducibili esclusivamente alla moglie e la ricorrente non ha fornito documentazione adeguata (spese del nucleo familiare, tenore di vita, condizioni economiche) a dimostrare l'origine e l'esclusiva spettanza delle somme. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che qualifica come diretta la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore del reato e ha ricordato che i limiti di pignorabilità civilistici non trovano automaticamente applicazione in sede penale, pur restando l'onere del giudice di verificare la proporzionalità del vincolo rispetto al minimo necessario per le esigenze di vita. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 5 (reato contestato all'indagato)
Indica il reato fiscale per il quale è indagato il congiunto; contestualizza l'operatività del sequestro preventivo sui profitti o disponibilità riconducibili all'indagato
Sezioni Unite, sentenza n. 42415 del 27/05/2021
Precisa che, per la natura fungibile del denaro, la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore del reato deve essere qualificata come diretta; non è ostativa la prova dell'origine lecita della specifica somma ai fini dell'apprensione quando la somma rappresenta effettivo accrescimento patrimoniale dell'autore
Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 12 riferita a decisione del 26/09/2024)
Richiamata nella sentenza per sottolineare che, quando il sequestro è disposto per equivalente, si prescinde dal nesso di derivazione causale tra reato e denaro, non essendo necessario collegare la specifica somma al reato
Art. 545 cod. proc. civ. (limiti alla pignorabilità)
Richiamato per distinguere la disciplina civilistica della pignorabilità dai sequestri in sede penale: i limiti civilistici non sono automaticamente applicabili in sede penale, pur richiedendo il giudice penale di valutare la proporzionalità rispetto alle esigenze minime di vita
Art. 616 cod. proc. pen. (onere di spese in caso di inammissibilità)
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento alla valutazione della sussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla discrezionalità del giudice nella quantificazione equitativa della somma a titolo di ammenda
Massime di principio
- Il denaro versato su conto cointestato si presume nella disponibilità di entrambi i cointestatari: la natura fungibile del denaro rende difficile attribuire singole quote a un titolare esclusivo senza documentazione probatoria precisa
- La semplice dichiarazione della provenienza lecita delle somme (stipendio, indennità, assegni) non è sufficiente: il terzo interessato deve fornire documenti idonei a dimostrare l'origine e la destinazione delle somme e le spese del nucleo familiare
- I limiti civilistici alla pignorabilità non si trasferiscono automaticamente al sequestro penale; tuttavia il giudice penale deve valutare la proporzionalità del vincolo rispetto alle esigenze minime di vita del terzo interessato
- La giurisprudenza di legittimità consente, per motivi di fungibilità e accrescimento patrimoniale, l'apprensione diretta di somme nel patrimonio dell'indagato anche se il terzo allega l'origine lecita delle stesse
- Per evitare l'effetto di ingiustificata privazione, il terzo interessato deve proporre prove documentali dettagliate (buste paga, bonifici, rendiconti spese, estratti conto dettagliati) e dimostrare che le somme non sono nella disponibilità dell'indagato o che il vincolo è sproporzionato rispetto al minimo vitale
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