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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20052/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare del 24 febbraio 2011 relativo a un immobile in Bergamo, con prezzo complessivo di euro 2.550.000,00. Nel contratto erano previsti euro 255.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, la stipula del definitivo entro il 31 marzo 2012 come termine essenziale e una clausola che imponeva la forma scritta per ogni modifica. Dopo la stipula, la promissaria acquirente eseguiva tre ulteriori bonifici, per complessivi euro 345.000,00, con causale "integrazione caparra confirmatoria". La società attrice in primo grado sosteneva di aver poi desistito dalla stipula del definitivo per cause sopravvenute non imputabili e chiedeva la restituzione delle somme versate oltre la caparra, qualificandole come acconti privi di causa dopo la scadenza del termine essenziale. La controparte replicava che il termine essenziale era stato rinunciato e che le somme successive costituivano integrazione della caparra, da trattenere ai sensi dell'art. 1385 c.c. Il ricorso per cassazione censurava la decisione di appello che aveva ritenuto risolto di diritto il preliminare per scadenza del termine essenziale e aveva escluso l'efficacia probatoria della causale dei bonifici, deducendo violazione dell'art. 1457, secondo comma, c.c., degli artt. 1350, 1351, 1352, 1385 e 2735 c.c., nonché vizi motivazionali: secondo la ricorrente, la rinuncia al termine essenziale poteva essere tacita; la caparra confermatoria, essendo elemento accidentale e reale, non richiedeva forma scritta ad substantiam; la causale dei bonifici non era mera annotazione bancaria ma elemento sintomatico della volontà negoziale, utilizzabile almeno in via indiziaria; il silenzio del beneficiario e l'accettazione degli importi avrebbero dovuto essere valorizzati come prova della modifica del preliminare e dell'integrazione della caparra.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la possibilità di una rinuncia tacita al termine essenziale e avesse svalutato senza adeguata verifica la causale dei bonifici, che invece doveva essere considerata almeno come elemento indiziario della volontà delle parti di integrare la caparra confirmatoria e di rinunciare alla forma scritta pattuita per le modifiche contrattuali. Il giudice di rinvio dovrà valutare se i comportamenti successivi alla scadenza del termine essenziale e l'accettazione dei bonifici attestassero una rinuncia tacita alla risoluzione di diritto e una modifica tacita dell'accordo sul quantum della caparra.

Norme richiamate

  • art. 1457, secondo comma, c.c.

    il termine essenziale può essere oggetto di rinuncia, anche tacita, da parte del contraente interessato, con conseguente rinuncia anche alla risoluzione di diritto del contratto

  • art. 1385 c.c.

    la caparra confirmatoria è un elemento accidentale del contratto e la sua integrazione può risultare anche da comportamenti concludenti; se pattuita e poi integrata, può incidere sul regime delle conseguenze dell'inadempimento o del recesso

  • art. 1350 c.c.

    la forma ad substantiam riguarda gli elementi essenziali del negozio, non quelli accessori, che possono risultare anche da atto non formale

  • art. 1351 c.c.

    il preliminare e le modifiche che incidono sugli elementi essenziali richiedono la forma prescritta, ma non ogni pattuizione accessoria

  • art. 1352 c.c.

    la forma convenzionalmente pattuita per le modifiche contrattuali può essere successivamente rinunciata anche tacitamente mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento

  • art. 2735 c.c.

    la causale dei bonifici non integra necessariamente confessione stragiudiziale, ma può assumere valore indiziario ai fini dell'accertamento della volontà negoziale

  • art. 1193 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di imputazione dei pagamenti e lettura della causale dei bonifici

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati per la ricostruzione della volontà contrattuale attraverso il complesso dei comportamenti e delle dichiarazioni delle parti

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione o errore nel perimetro della decisione di merito

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per il difetto o la sola apparenza della motivazione della sentenza d'appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi processuali/motivazionali

Massime di principio

  • Il termine essenziale previsto nel contratto a favore di una o di entrambe le parti può essere oggetto di rinuncia anche tacita, desumibile da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene, pure dopo la sua scadenza.
  • La scadenza di un termine essenziale non comporta automaticamente la risoluzione di diritto se risulti, in fatto, una condotta successiva delle parti incompatibile con la volontà di considerare definitivamente perduta l'utilità del contratto.
  • La caparra confirmatoria è un elemento accidentale del contratto e, come tale, non è soggetta necessariamente alla forma scritta ad substantiam richiesta per gli elementi essenziali del negozio.
  • Le parti che abbiano pattuito una forma scritta per le modifiche del contratto possono rinunciarvi anche tacitamente mediante comportamenti concludenti incompatibili con il permanere di quel vincolo formale.
  • La causale di un bonifico bancario, poiché ascrivibile alla volontà dell'ordinante, non vale necessariamente come confessione stragiudiziale, ma è elemento probatorio o indiziario che il giudice deve valutare insieme agli altri dati del caso.
  • Quando la causale di pagamento indichi in modo specifico e reiterato un titolo negoziale, il giudice non può trascurarla senza una puntuale giustificazione, specie se il beneficiario l'abbia accettata senza contestazioni.
  • Nel dubbio sulla natura di un pagamento, la qualificazione come semplice acconto non può prevalere automaticamente se emergano elementi seri e convergenti che depongano per una diversa imputazione concordata tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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