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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26851/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per la contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a serramanico fuori dall'abitazione. Il ricorso articolava tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato; omessa applicazione del principio di offensività in concreto; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse errato nella valutazione del fatto e non avesse adeguatamente considerato i presupposti per l'esclusione della punibilità e per il trattamento sanzionatorio più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non consentite in sede di legittimità, dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale fattuale e della ricostruzione della vicenda. Ha ritenuto congrua e lineare la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla sussistenza del reato sia quanto al diniego della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Disposizione posta a base della condanna per porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui, per escludere la particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, se decisivo.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nel relativo diniego se motivato congruamente.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla commisurazione della pena e alla valutazione dei parametri discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto, della prova o della ricostruzione storica della vicenda.
  • La motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguata quando evidenzi l'assenza di almeno uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., se tale requisito è decisivo.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sulla pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se congrua, logica e non contraddittoria, senza necessità di un esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Il principio di offensività in concreto, quando dedotto in cassazione, non può essere invocato per sollecitare una rivalutazione del dato fattuale già compiuta dai giudici di merito, se la loro motivazione è coerente e immune da manifeste illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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