Sentenza n. 39/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 02178/2023,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un manufatto in legno e vetri di 48 mq realizzato in un’unità immobiliare privata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo, con l’appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso, che l’intervento dovesse essere qualificato come mera ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione, con conseguente applicazione del diverso regime sanzionatorio previsto dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre dedotto che la demolizione sarebbe stata impossibile e che tale circostanza non sarebbe stata accertata dal Comune. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito, facendo emergere la natura di ristrutturazione dell’intervento e l’impossibilità della demolizione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria avrebbe richiesto il previo parere della Soprintendenza, poiché l’immobile era collocato in zona A, ossia in un insediamento di interesse storico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il manufatto, adibito ad angolo cottura e salone, aveva una superficie di 48 mq, determinando un incremento superiore al 50% rispetto alla superficie originaria dell’unità immobiliare, pari a 73 mq; tale consistenza escludeva la qualificazione dell’abuso come intervento meramente marginale. Inoltre, la valutazione sull’eventuale sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria appartiene alla fase esecutiva successiva all’ingiunzione, sicché la sua mancata considerazione non vizia l’ordine di demolizione, ma può rilevare nella fase successiva relativa all’inottemperanza e agli effetti della demolizione sulle opere legittime. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordine di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di potere vincolato e doveroso; l’omessa comunicazione di avvio non determina l’illegittimità quando sia evidente che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Le circostanze dedotte dall’appellante non erano idonee a modificare tale conclusione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre la censura di primo grado senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza appellata. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’appello non è un nuovo giudizio, ma una revisione della decisione di primo grado, e deve contenere critiche puntuali ai capi e alla motivazione della sentenza impugnata. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001
La consistenza dell’abuso e l’incremento significativo della superficie possono escludere la qualificazione dell’intervento come mera ristrutturazione; la sanzione demolitoria costituisce la conseguenza dell’abuso, mentre l’eventuale sanzione pecuniaria sostitutiva è valutata nella fase esecutiva.
art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
La censura relativa al previo parere della Soprintendenza è stata dichiarata inammissibile per mancata critica specifica alla sentenza di primo grado; il giudice richiama inoltre l’orientamento secondo cui, in assenza di vincolo di fonte statale, la collocazione dell’immobile in centro storico non rende di per sé illegittimo l’ordine comunale di ripristino.
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’ordine di demolizione quando il potere esercitato è vincolato e sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
L’appello deve contenere specifiche censure contro i capi e la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza una critica puntuale della decisione, determina l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di un ordine di demolizione, la qualificazione dell’intervento deve essere valutata in relazione alla consistenza concreta del manufatto e all’incremento arrecato all’unità immobiliare; un manufatto di dimensioni rilevanti e destinato ad ampliare stabilmente gli spazi abitativi può essere considerato abuso edilizio di gravità incompatibile con la qualificazione come mera ristrutturazione.
- La valutazione sull’eventuale impossibilità di procedere alla demolizione e sulla sostituzione della sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria appartiene, di regola, alla fase esecutiva successiva all’ingiunzione di demolizione; la sua omessa considerazione nell’ordine demolitorio non ne determina, di per sé, l’illegittimità.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è espressione di un potere vincolato e doveroso. Pertanto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità dell’atto quando sia evidente che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso.
- L’appello amministrativo deve contenere una critica specifica e puntuale della motivazione e dei capi della sentenza impugnata. La mera riproposizione delle censure formulate in primo grado, senza confutare le ragioni della decisione, rende inammissibile il relativo motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →