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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1439/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza di condanna per omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1 c.p.) sostenendo: 1) vizio di motivazione sulla dinamica e sulla distanza/visibilità, con richiesta di riconsiderare quando il pedone fu prima visibile (argomentando che fosse a 12/13 metri) e contestando la valutazione delle regole cautelari (artt. 141, 140 e 191 C.d.S.); 2) vizio di motivazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento (art. 40 c.p.), sostenendo che l'attraversamento non fosse ragionevolmente prevedibile in assenza di segnaletica e che la presenza di auto in sosta non bastasse a dedurla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo coerente e logico: velocità prossima a 58 km/h, scarsa visibilità serale, assenza di segni di frenata, impatto vicino al margine della corsia e distanza significativa a cui il corpo fu sbalzato. Ha confermato che il giudice di merito ha correttamente rilevato la mancata adeguata velocità (violazione art. 141 C.d.S.) e la prevedibilità dell'attraversamento alla luce della presenza di auto parcheggiate e della casa funeraria opposta. La Suprema Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione dei fatti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)

    La norma è stata applicata per ritenere la responsabilità penale per la morte causata dalla guida con colpa; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistenti profili colposi riconducibili anche alla mancata adeguamento della velocità

  • art. 40 c.p. (evento prevedibile ed evitabile)

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza della prevedibilità/evitabilità; la Cassazione ha ritenuto che la prevedibilità sia stata correttamente valutata dai giudici del merito in base alle circostanze concrete (auto parcheggiate, casa funeraria, condizioni di visibilità)

  • art. 141 C.d.S. (regole sulla velocità)

    I giudici del merito hanno ritenuto che il conducente non abbia adeguato la velocità alle condizioni di visibilità e di traffico, integrando un profilo di colpa per violazione di una regola di prudenza espressamente normativa

  • art. 140 C.d.S.

    Richiamato nel quadro delle regole cautelari della circolazione, come riferimento alle condizioni generali di prudenza e ai doveri di guida

  • art. 191 C.d.S.

    Usato per ricordare l'obbligo del conducente di consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento di raggiungere il lato opposto in sicurezza; contestualmente utile a valutare doveri di attenzione in assenza di strisce

  • art. 190 C.d.S.

    Richiamato per spiegare che l'attraversamento fuori dalle strisce è consentito se gli attraversamenti sono oltre 100 metri, quindi non automaticamente colpevolizzante per il pedone

  • art. 616 c.p.p. (onere delle spese)

    Applicato per imputare al ricorrente le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La prevedibilità dell'evento si valuta sulle circostanze concrete: presenza di veicoli parcheggiati, esercizi pubblici che attirano persone (es. casa funeraria) e condizioni di visibilità aumentano la prevedibilità di un attraversamento.
  • Il conducente ha l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni di visibilità e traffico (art. 141 C.d.S.); il mancato adeguamento può integrare colpa ai fini dell'art. 589-bis c.p.
  • In mancanza di attraversamenti pedonali, l'attraversamento non è di per sé illecito se gli attraversamenti sono distanti oltre 100 metri (art. 190 C.d.S.), ma resta il dovere del conducente di consentire il passaggio se il pedone ha già iniziato l'attraversamento (art. 191 C.d.S.).
  • Per il giudice di legittimità (Cassazione) non è ammessa la rivalutazione del fatto: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o riproposizioni di argomentazioni già valutate sono inammissibili.
  • La prevedibilità e l'evitabilità dell'evento richiedono elementi concreti e non deduzioni astratte; indizi materiali (fotografie, posizione delle auto, attività aperte) consolidano la valutazione di prevedibilità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità o manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una sanzione per Cassa delle ammende se non provato che l'inammissibilità sia senza colpa.

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