Cassazione Civile, Sentenza n. 33792/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria (n. 470/03/2023) che, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello di CAD Italia e annullato gli avvisi di rettifica doganale relativi a importazioni (2006-2007) di borse dalla Cina. L'Agenzia censurava: (i) l'ammissione da parte del giudice del rinvio di difese e censure ritenute "nuove" (violazione artt. 18, 57 e 63 d.lgs. 546/92 e principio di autosufficienza del ricorso), (ii) nullità della motivazione della sentenza di appello per motivazione apparente (violazione art. 36 d.lgs. 546/92), (iii) errata applicazione delle norme doganali (artt. 29, 30, 31 CDC e art. 181-bis DAC), sostenendo che l'Amministrazione aveva correttamente rideterminato il valore doganale su base statistica e che il giudice d'appello avrebbe erroneamente privilegiato il valore di transazione senza rispettare la gerarchia dei metodi di valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza (mancata esauriente trascrizione/sintesi degli atti richiamati), pur ritenendo comunque infondato il merito: in sede di rinvio sono vietate domande nuove ma non nuove difese attinenti al tema di decisione, in conformità alla giurisprudenza di legittimità e ai limiti posti dall'art. 394 c.p.c. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse sufficientemente comprensibile e non affetta da nullità per motivazione apparente o contraddittoria, superando il minimo costituzionale di motivazione. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che il valore di transazione è il metodo prioritario; per discostarsene l'Amministrazione deve avere fondati dubbi, attivare il contraddittorio ai sensi dell'art. 181-bis DAC e poi applicare in sequenza i metodi sussidiari (art. 30 e 31 CDC); nella fattispecie il giudice d'appello ha fatto corretto apprezzamento di merito sul materiale probatorio (documenti che mostravano valori superiori a quello dichiarato), ritenendo non applicabili i metodi alternativi. Per questi motivi il ricorso è respinto e l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Norma richiamata come fondamento dei motivi di cassazione: n.3 per la violazione di norme processuali/di diritto sostanziale, n.4 per motivazione apparente. La Corte ha esaminato i relativi profili e ne ha rigettato le censure.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c. (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere gli elementi essenziali degli atti richiamati (o una sintesi puntuale) per consentire la cognizione completa della controversia; tuttavia il principio va modulato con criteri di sinteticità e chiarezza e non con formalismo eccessivo.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 18, 36, 57, 63
Art. 36 (motivazione delle sentenze): la motivazione deve essere materiale e comprensibile; la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello soddisfacesse il 'minimo costituzionale' di motivazione. Artt. 57 e 63 (processo di rinvio e limiti): confermata la regola di chiusura delle domande nel giudizio di rinvio ma possibilità di svolgere difese aggiornate fino all'udienza salvo che non alterino il tema di decisione.
Reg. (CE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), artt. 29, 30, 31
Il valore di transazione è il metodo prioritario per determinare il valore in dogana; per discostarsene l'autorità deve avere 'fondati dubbi' e seguire la sequenza dei metodi alternativi (art. 30 e poi art. 31).
Reg. (CE) n. 2454/93 (regolamento di esecuzione), art. 181-bis
Imposta l'obbligo di contraddittorio e di richiesta di informazioni complementari da parte dell'autorità doganale quando sussistono fondati dubbi sul valore dichiarato; la Corte ha richiamato l'onere a carico dell'Amministrazione di attivare tale procedura prima di scartare il valore di transazione.
Regolamento di esecuzione (art. 142, par.1, lett. d) citato in motivazione
Riferimento tecnico all'uso di banche dati/statistiche per confronti con 'merci similari'; la Corte ha sottolineato che l'uso di dati statistici non può sostituire la procedura prevista dal CDC se non rispettando contraddittorio e sequenza dei metodi.
codice di procedura civile, art. 394
Distinzione tra divieto di introdurre domande/conclusioni diverse nel giudizio di rinvio (art. 394) e la possibilità di articolare nuove difese entro i limiti del tema di decisione.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale minimo della motivazione: la sentenza impugnata ha raggiunto la soglia minima di motivazione richiesta dall'art. 111 Cost.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato)
Richiamata in tema di liquidazione spese e contributo unificato per l'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio (dopo cassazione e rinvio) non sono ammesse domande nuove, ma le parti possono esporre difese 'aggiornate' o nuove argomentazioni purché attinenti ai fatti già acquisiti e senza alterare il tema di decisione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi impugna deve indicare e sintetizzare nei termini essenziali gli atti e i documenti richiamati, pena l'inammissibilità; il principio va applicato con criteri di sinteticità ma non eludibilità.
- In materia doganale il valore di transazione è il criterio prioritario; per abbandonarlo l'Amministrazione deve avere 'fondati dubbi', attivare il contraddittorio ai sensi dell'art. 181-bis e poi applicare, in ordine, i metodi alternativi degli artt. 30 e 31 CDC: l'onere di dimostrare il rispetto di tale procedura è dell'Amministrazione.
- L'uso di dati statistici o di banche dati per rideterminare il valore non dispensa l'Amministrazione dall'osservare le garanzie procedurali (richiesta di informazioni e contraddittorio) e dalla necessità di motivare specificamente il ricorso ai metodi alternativi.
- La motivazione giudiziale è nulla solo se materialmente insufficiente, apparente, contraddittoria o incomprensibile: mere contestazioni sulla valutazione di merito non giustificano la nullità quando il testo della sentenza rende percepibile il ragionamento del giudice.
- Per contestare in cassazione la valutazione di documenti da parte del giudice di merito è necessario indicare con precisione dove tali documenti si trovino nel fascicolo e riportarne il contenuto o una trascrizione/sintesi adeguata nel ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33748/2024 del 21/12/2024
- Sentenza civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33755/2024 del 21/12/2024
- Sentenza civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33761/2024 del 21/12/2024
- Sentenza civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33766/2024 del 21/12/2024
- Sentenza civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33771/2024 del 21/12/2024
- Sentenza civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33779/2024 del 21/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →