Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33779/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società importò dalla Tunisia lotti dichiarati "olio extravergine d'oliva" in regime di perfezionamento attivo; alla riesportazione l'Ufficio doganale eseguì un panel test organolettico e, a seguito di controanalisi, qualificò la merce come "olio vergine d'oliva" ritenendo non conforme alla qualità dichiarata, imponendo dazi, IVA e sanzioni. La società contestò la attendibilità del panel test, produsse analisi chimiche e organolettiche private e denunciò vizi procedurali (prelievo, conservazione, mancato accreditamento laboratorio), nonché invocò la buona fede. Il punto centrale è la rilevanza e valore probatorio del panel test e la legittimità degli accertamenti svolti dall'Amministrazione doganale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato il principio per cui, ai fini della classificazione dell'olio e dell'applicabilità del regime di perfezionamento attivo, le analisi organolettiche (panel test) e chimiche hanno pari rilievo e la procedura tipizzata prevista dal Regolamento comunitario è vincolante se correttamente seguita. La CTR era corretta nel ritenere affidabili le risultanze del panel test e delle due controanalisi eseguite, nel giudicare irrilevanti le analisi private non inserite nella procedura tipizzata, nel non considerare invalido il procedimento per l'assenza di accreditamento Accredia del laboratorio (essendo riconosciuto da MIPAAF e COI) e nel ritenere non fondata l'eccezione di buona fede. Sono confermati l'obbligo doganale, i relativi tributi e le sanzioni; le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n. 2568/1991

    art. 2, par. 2 e par. 3; Allegato XII

    Il giudice ha interpretato la norma come prevedente una procedura tipizzata e vincolante per la verifica delle caratteristiche organolettiche: il panel test, effettuato da panel riconosciuti, ha grande rilievo probatorio unitamente alle analisi chimiche; l'esito negativo organolettico è sufficiente a declassare il prodotto se la procedura è stata correttamente eseguita.

  • Regolamento esecutivo (UE) n. 1348/2013

    Testo vigente ratione temporis del Reg. 2568/91 richiamato per la disciplina aggiornata del panel test e delle modalità di verifica e controanalisi.

  • Reg. (CE) n. 796/2002

    Richiamato per ricordare l'introduzione del metodo del panel test moderno e della procedura di arbitrato; conferma la rilevanza della valutazione sensoriale collettiva.

  • Reg. (UE) 2019/1604 (modifica art. 2 Reg. 2568/91)

    Richiamato nella discussione (applicazione dal 20.10.2019): modifica la valutazione delle controanalisi prevedendo la dichiarazione di incoerenza a prescindere dal tipo di difetti; la Corte ha osservato che tale modifica non era ancora operativa per i fatti del 2015.

  • Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    art. 114 e ss.; art. 204; art. 220 par. 2 lett. b) (richiamati nel testo)

    Usato per inquadrare il regime doganale del perfezionamento attivo (TPA), l'obbligazione doganale in caso di inosservanza e l'ipotesi di esimente per affidamento incolpevole (art. 220): la Corte ha ritenuto che l'esimente non operi se non vi è errore dell'autorità e che la qualificazione della merce debba corrispondere a quanto autorizzato.

  • D.M. MIPAAF 30/07/2003 e D.M. 16/12/2005

    Norme nazionali che disciplinano il riconoscimento dei panel di assaggiatori in Italia: il giudice ha ritenuto valido il riconoscimento del laboratorio di Verona ai sensi di tali decreti e quindi attendibili le sue analisi.

  • Allegato XII Reg. 2568/1991 (punto 7.1.)

    Disciplinando modalità, verbali e raccomandazioni (es. calibrazione periodica) il giudice ha rilevato che molte prescrizioni sono raccomandazioni o richiedono valutazione di merito; la mancata calibrazione non equivale automaticamente a nullità senza prova del vizio significativo.

  • Reg. (CE) n. 765/2008

    Norma sull'accreditamento; la Corte ha ricordato che l'accreditamento è strumento di fiducia tecnica ma non sempre requisito richiesto dal Reg. 2568/91 per il riconoscimento dei panel; assenza di Accredia non invalida automaticamente il procedimento se esistono altri riconoscimenti (MIPAAF/COI).

  • Art. 43 d.l. n. 83/2012 (conv. legge 7/8/2012 n.134), comma 1-ter e segg.

    Prevede il contenuto del verbale per la validità delle prove organolettiche: la Corte ha ritenuto che il verbale conteneva gli elementi essenziali e che la norma è mirata a tutela del 'Made in Italy', per cui la sua violazione deve essere specificamente provata.

  • Reg. CE n. 882/2004 (art. 12) e D.M. n. 1334 del 28.2.2012 (richiami)

    Richiamate nella discussione sull'accreditamento e sui controlli ufficiali; la Corte ha distinto l'ambito del controllo ufficiale alimentare (dove l'accreditamento assume ruolo centrale) dalla materia doganale, nella quale possono valere riconoscimenti/competenza specifica di laboratori di Stato.

  • Giurisprudenza citata (Cass. n. 13081/2020, n. 18748/2020, n. 18749/2020, n. 33314/2019; C.d.S. n. 7566/2020; sentenza CGE C-142/20)

    La Corte ha richiamato orientamenti che confermano: (i) la necessità della valutazione organolettica insieme a quella chimica; (ii) la non natura di prova legale assoluta del panel test ma la sua forte rilevanza se la procedura è regolare; (iii) il ruolo dell'accreditamento e del mutuo riconoscimento a livello UE.

Massime di principio

  • Per la classificazione degli oli di oliva in ambito comunitario occorre valutazione congiunta di parametri chimici e organolettici: un esito organolettico negativo può da solo determinare il declassamento della partita.
  • Il panel test non è una "prova legale" in senso assoluto, ma se svolto secondo la procedura tipizzata dal Regolamento (panel riconosciuto, contraddittorio, verbali, controanalisi) le sue risultanze hanno forte valore probatorio e il giudice di merito è vincolato a considerarle se non emergono vizi specifici e provati.
  • Analisi o certificazioni commissionate privatamente dall'operatore hanno limitata efficacia se non inserite nella procedura tipizzata prevista dal Regolamento: le controanalisi disposte dalle autorità, se confermative, prevalgono.
  • L'assenza dell'accreditamento nazionale (es. Accredia) non invalida automaticamente un accertamento organolettico se il laboratorio risulta riconosciuto da autorità competenti (MIPAAF, COI) e opera secondo le regole tecniche applicabili; la disciplina UE sull'accreditamento è però rilevante per la fiducia tecnica e il mutuo riconoscimento.
  • Le prescrizioni sulle tempistiche di invio dei campioni (es. invio entro 5 giorni lavorativi) nel Regolamento non sono sempre perentorie: se l'invio avviene oltre il termine è necessario dimostrare che la conservazione è stata tale da evitare il degrado, e l'onere probatorio su specificità delle irregolarità spetta a chi le deduce.
  • L'eccezione di buona fede (affidamento incolpevole per errore dell'autorità) richiede che effettivamente vi sia stato un errore da parte dell'autorità; la semplice esistenza di certificazioni estere non basta se dalle verifiche emerge che la merce riesportata non corrispondeva alla qualità dichiarata.
  • Per contestare efficacemente accertamenti organolettici è necessario sollevare in modo tempestivo, specifico e documentato le eccezioni procedurali e tecniche (prelievo, conservazione, calibrazione panel, verbali): censure generiche o tardive rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.