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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16561/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per l'esecuzione dei lavori del "Progetto integrato Centro alimentare trasporti pubblici e servizi annessi". L'appaltatrice, capogruppo di una ATI, aveva iscritto numerose riserve in contabilità per maggiori oneri, ritardi e fermi del cantiere, e aveva poi attivato un procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale aveva accolto in parte le domande dell'impresa e condannato l'amministrazione al pagamento di somme e spese. Il Sindaco del Comune aveva impugnato il lodo dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile. Con il ricorso per cassazione il Comune ha proposto undici motivi, sostanzialmente tutti diretti a contestare la decisione di inammissibilità e, per il tramite di essa, il lodo arbitrale: in particolare ha dedotto l'erronea ammissibilità delle riserve dopo la risoluzione del contratto, la nullità del contratto per violazione di norme imperative sugli appalti pubblici, l'erronea qualificazione della convenzione del 2 aprile 2004 come non novativa e come non transattiva, la mancata considerazione del carattere assorbente del proprio inadempimento e della responsabilità dell'appaltatrice, nonché l'erroneità delle statuizioni su anticipazioni contrattuali e revisione prezzi. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente molte censure e ha ritenuto che esse non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché si limitavano a criticare il merito del lodo o a dedurre in modo generico violazioni di legge senza specifica correlazione con le ragioni poste dalla Corte d'appello a base dell'inammissibilità. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di impugnazione del lodo, il controllo di legittimità è limitato alla correttezza e congruità della motivazione della sentenza che decide sull'impugnazione, non potendosi riesaminare il merito della decisione arbitrale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che tutte le censure fossero formulate in modo non specifico, spesso parcellizzato, e non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo per difetto di specificità e per tentativo di introdurre un sindacato di merito non consentito. La Cassazione ha sottolineato che nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale il sindacato di legittimità sulla sentenza di appello è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della congruità della motivazione, non potendo estendersi a una nuova valutazione delle risultanze di causa o del merito dell'arbitrato. Sono state quindi confermate le spese a carico del ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    c. 1 n. 4; c. 1 n. 7; c. 1 n. 11; c. 12 n. 4

    L'impugnazione del lodo per nullità è a critica vincolata e richiede la specifica indicazione del vizio dedotto; le censure che si risolvono in contestazioni di merito o che non si confrontano con la motivazione del lodo e con la decisione della Corte d'appello sono inammissibili.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge va dedotto con specifiche argomentazioni intelligibili; il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, non una mera argomentazione giuridica o una diversa lettura del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo chiaro le norme violate e il contenuto degli atti richiamati, senza necessità di trascrizione integrale ma con puntuale localizzazione e sintesi.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorrente lo invoca per lamentare il difetto di motivazione e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo, ma la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata ha invece motivato in modo congruo.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato per sostenere la nullità del contratto per violazione di norme imperative negli appalti pubblici, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non incide sulla ratio della decisione impugnata.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la Corte non accoglie la censura perché proposta senza adeguata specificazione e non correttamente correlata ai motivi di impugnazione del lodo.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato nei motivi sull'interpretazione della convenzione del 2 aprile 2004; la Corte ribadisce che la doglianza è inammissibile se mira a una rivalutazione del significato negoziale senza censurare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici contrattuali, ma la censura è respinta per carenza di specificità e perché diretta al merito dell'interpretazione del lodo.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico, ma senza indicazione specifica della violazione commessa dalla Corte di merito.

  • art. 1369 c.c.

    Invocato tra i canoni interpretativi per sostenere una diversa lettura della convenzione, ma senza successo.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato nel quadro delle censure interpretative e qualificatorie, ma non idoneo a scardinare la decisione d'inammissibilità.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato per sostenere la natura transattiva della convenzione del 2 aprile 2004; la Corte non accede alla tesi perché la questione viene letta come tentativo di riesame del merito e non come vizio di legittimità della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione a onere della prova e valutazione delle prove, ma la Corte esclude che il motivo introduca un vizio deducibile in cassazione contro la sentenza di appello sull'impugnazione del lodo.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di nesso causale e danno risarcibile, ma la censura è ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito dell'accertamento arbitrale.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato per sostenere la correttezza del comportamento della stazione appaltante nelle trattative/esecuzione, ma senza incidere sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per dedurre un obbligo di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli al ricorrente per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1659 c.c.

    Richiamato in tema di varianti in appalto, ma la Corte non entra nel merito per la natura inammissibile delle doglianze.

  • art. 1660 c.c.

    Richiamato nel novero delle norme invocate contro la ricostruzione del rapporto di appalto.

  • art. 1672 c.c.

    Richiamato nelle censure sulla disciplina dell'appalto e delle varianti.

  • art. 5 L. 140/1997

    in conversione del d.l. n. 79/1997

    Invocato per contestare l'anticipazione contrattuale riconosciuta all'appaltatrice; la censura è dichiarata inammissibile perché non colpisce le ragioni della sentenza d'appello e perché la questione non risulta ritualmente devoluta.

  • art. 48 D.L. 83/2012

    convertito con L. n. 134/2012

    Richiamato in relazione all'introduzione di nuovi limiti all'impugnazione del lodo; la Corte ribadisce che, anche nel regime successivo, restano necessari specificità dei motivi e rispetto dei limiti dell'art. 829 c.p.c.

  • art. 25 D.M. 145/2000

    Richiamato dalla Corte d'appello per escludere la necessità di previa verbalizzazione dei mezzi presenti; il ricorrente non attacca efficacemente tale ratio.

  • art. 44 d.P.R. 1063/1962

    Richiamato per giustificare il ricorso all'arbitrato in corso d'opera, ritenuto ammissibile dal collegio arbitrale e dalla Corte d'appello.

  • art. 54 R.D. 350/1865

    Richiamato in tema di tempestività delle riserve nell'appalto pubblico.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sufficiente specificità delle censure, ma la Corte di cassazione ribadisce che nel giudizio di impugnazione del lodo opera una specificità più rigorosa.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze sull'omessa motivazione e sul rispetto del principio della domanda.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla violazione del contraddittorio e delle regole processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla c.t.u. e alla sua utilizzazione nel giudizio arbitrale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla necessità di applicare le norme di diritto nella decisione.

  • art. 1172 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità del contratto; la Corte non ne fa applicazione sul merito.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla diligenza dell'amministrazione, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la motivazione apparente o incomprensibile della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la censura in cassazione deve colpire la sentenza della Corte d'appello e non limitarsi a riproporre vizi del lodo o a chiedere una nuova valutazione del merito arbitrale.
  • L'impugnazione del lodo per nullità è a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, riferiti alle rationes decidendi e corredati dall'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate; la genericità o la parcellizzazione delle doglianze ne comporta l'inammissibilità.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede l'esposizione di argomentazioni intelligibili e la precisa dimostrazione del contrasto tra la decisione impugnata e la norma invocata o la sua interpretazione consolidata.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo, non essendo configurabile quando la censura riguarda solo una diversa lettura giuridica o valutativa degli atti.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del collegio arbitrale o della Corte d'appello sulla qualificazione del contratto, sull'interpretazione della convenzione o sulla valutazione delle prove, quando il giudice di merito abbia motivato in modo non apparente e la censura miri sostanzialmente a un riesame del fatto.
  • La motivazione della sentenza che decide sull'impugnazione del lodo è sindacabile solo per conformità a legge e congruità logico-giuridica; non è consentito un controllo diretto sul merito della decisione arbitrale.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioniAppaltoInadempimentoContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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