Cassazione Penale, Ordinanza n. 02851/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Resta ferma la condanna per il reato contestato, con pena finale di mesi uno di arresto ed euro 1.500 di ammenda, come rideterminata dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, giudicato con rito abbreviato e già condannato in primo grado per violazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada, ha impugnato la sentenza d'appello che, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena in mesi uno di arresto ed euro 1.500 di ammenda. Ha dedotto: 1) violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione di legge per la mancata riduzione dell'ammenda in conseguenza della scelta del rito abbreviato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, valorizzando la motivazione della Corte di merito sulla negativa personalità dell'imputato e sui plurimi precedenti penali; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per aspecificità, poiché la difesa non si confrontava con la motivazione d'appello che aveva corretto la pena detentiva e ritenuto già correttamente ridotta la pena pecuniaria, determinata sotto il minimo edittale.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
Disposizione sostanziale posta a base della condanna dell'imputato; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione e la conferma della responsabilità.
Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una confutazione puntuale di ogni deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi di maggiore rilievo ostativi alla concessione, potendo il giudice negarle anche in base ai precedenti penali dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi negativi di prevalente rilievo, come i precedenti penali e la personalità dell'imputato, senza dover esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- Le attenuanti generiche possono essere negate anche sulla sola base dei precedenti penali, purché dalla motivazione emerga un giudizio di disvalore sulla personalità del reo.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre l'asserito errore senza confutare il ragionamento del giudice di merito.
- In tema di riduzione della pena per il rito abbreviato, il vizio dedotto non è scrutinabile se la sentenza d'appello dà conto della correzione dell'errore sulla pena detentiva e della già avvenuta applicazione della riduzione sulla pena pecuniaria; in tale caso occorre contestare specificamente la motivazione sul punto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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