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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36890/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento per euro 17.212,85 relativa a somme non versate dopo la presentazione, nell'anno 2002, di dichiarazioni integrative ex legge n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile la sospensione dei termini di pagamento prevista per i contribuenti residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni nella l. n. 286 del 2002, e dell'art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296, sostenendo che la sospensione dei termini di adempimento non fosse applicabile al versamento delle rate di condono.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo, aderendo all'orientamento già consolidato secondo cui la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari per i residenti nelle aree colpite dagli eventi eccezionali del 2002 si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando l'Amministrazione erariale al pagamento delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata utilizzata come norma processuale di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 4, comma 1, d.l. 4 novembre 2002, n. 245

    La disposizione, letta in combinato con la normativa richiamata dalla Corte, è stata interpretata nel senso che la sospensione dei termini di adempimento si applica ai contribuenti interessati dagli eventi eccezionali del 2002.

  • l. 27 dicembre 2002, n. 286

    Norma di conversione del d.l. n. 245 del 2002 richiamata come base della sospensione dei termini tributari.

  • art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della sospensione alle rate di condono; la Corte non ha accolto tale lettura restrittiva.

  • art. 9, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel principio seguito dalla Corte quale ulteriore fondamento della sospensione dei termini tributari in favore dei soggetti colpiti da eventi eccezionali.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari prevista per i contribuenti colpiti da eventi eccezionali o imprevedibili ha portata generale e si applica anche alle rate di condono non pagate e già iscritte a ruolo.
  • In materia di agevolazioni tributarie, l'interpretazione della disciplina deve essere letterale, logica e costituzionalmente orientata, evitando letture restrittive che introducano eccezioni non previste dal legislatore.
  • Se il testo normativo è volto a favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali, la sua ratio impedisce di limitare la sospensione a sole alcune categorie di obblighi tributari in assenza di espressa esclusione.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è infondato quando la soluzione accolta dal giudice di merito coincide con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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