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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19449/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2004, con recupero di IRPEF, addizionale comunale e addizionale regionale, oltre sanzioni e interessi. La cartella era stata annullata in primo grado e l’appello dell’Ufficio era stato respinto in secondo grado. In cassazione l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 5 e 6, comma 1, della legge n. 212/2000, sostenendo che l’invito al contribuente a chiarire o documentare la propria posizione sarebbe obbligatorio solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso concreto, invece, si sarebbe trattato del semplice recupero di somme dichiarate ma non versate, senza correzioni dei dati dichiarativi, sicché non vi era obbligo né di preventiva richiesta di chiarimenti né di avviso bonario, e comunque la loro omissione non determinerebbe nullità della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha affermato che l’obbligo di invitare il contribuente a chiarire o produrre documenti opera solo se, in sede di liquidazione, emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis, quando l’Ufficio si limita a riscontrare somme dichiarate e non versate senza correggere la dichiarazione né riscontrare irregolarità dichiarative, non sussiste tale incertezza. Neppure era necessario l’avviso bonario, poiché esso presuppone un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione o l’emersione di una maggiore imposta, mentre qui si trattava solo di omesso versamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo automatizzato consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati; la comunicazione preventiva non è necessaria se non emergono irregolarità o correzioni dei dati dichiarativi, ma solo un omesso versamento di somme dichiarate.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente ..."; "Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma"

    L’invito al contribuente è obbligatorio soltanto quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in assenza di tali incertezze, la sua omissione non vizia la cartella.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione dell’esito della liquidazione al contribuente è funzionale a prevenire errori e consentire regolarizzazioni, ma presuppone un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta, non la mera constatazione di somme dichiarate e non versate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento è legittima anche se non preceduta da avviso bonario quando l’attività dell’Ufficio si limita a riscontrare somme dichiarate e non versate, senza rilievi correttivi sulla dichiarazione.
  • L’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 sussiste solo se, in sede di liquidazione, emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera automaticamente in ogni ipotesi di controllo automatizzato.
  • La nullità prevista dall’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 colpisce i provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invito solo quando tale obbligo sia effettivamente sorto, cioè in presenza delle incertezze richieste dalla norma.
  • La nozione di "incertezza" va riferita alla singola dichiarazione sottoposta a controllo e non può essere desunta dal mero fatto che esistano altri atti o altre dichiarazioni del medesimo contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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