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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07397/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2014, emesso nei confronti del titolare di un centro di trasmissione dati (quale obbligato principale) e della società bookmaker estera, quale coobbligata in solido. La società ha impugnato il rigetto dei gradi di merito proponendo nove motivi di ricorso, tra cui: una questione pregiudiziale di diritto unionale con richiesta di rinvio alla Corte di giustizia; un'eccezione di illegittimità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese; censure sulla presunta insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta; deduzione di contrasto con gli artt. 49, 56 e 52 TFUE e con il principio di legittimo affidamento; questione sull'art. 401 della direttiva IVA; invocazione dell'obiettiva incertezza normativa per escludere sanzioni; e doglianze sulle spese di lite. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che per il 2014 non potesse essere affermata la soggettività passiva della società estera in mancanza di concessione e che l'imposta fosse applicabile solo alle scommesse accettate in Italia o comunque non in modo conforme al diritto UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sia la censura relativa alla mancata traduzione dell'avviso, affermando che non esiste una regola che imponga la redazione dell'atto nella lingua del destinatario e che, nel caso concreto, la contribuente aveva comunque dimostrato di aver compreso pienamente la pretesa tributaria. Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e unionale già consolidata, secondo cui, per l'anno 2014, l'imposta unica è dovuta anche dal bookmaker estero privo di concessione, in solido con i soggetti che gestiscono la raccolta delle scommesse sul territorio italiano; il presupposto impositivo è la prestazione del servizio di gioco e la raccolta/gestione delle scommesse in Italia, non la sola conclusione del contratto all'estero. Ha escluso la violazione dei principi di non discriminazione, di libertà di prestazione dei servizi e di legittimo affidamento, nonché l'incompatibilità con la direttiva IVA. Ha inoltre negato l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ritenendo che per il 2014 la disciplina fosse ormai chiarita dalla norma interpretativa del 2010. Sulle spese, ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento anche per il giudizio di legittimità, con applicazione del principio di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    La Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale consolidata.

  • art. 56 TFUE

    La libera prestazione di servizi non osta alla normativa nazionale che assoggetta all'imposta unica i CTD e, in solido, gli operatori esteri mandanti, purché la disciplina non sia discriminatoria e risponda a finalità imperative di interesse generale.

  • art. 52 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la normativa nazionale determinasse una restrizione discriminatoria incompatibile con il diritto UE.

  • art. 57 TFUE

    Richiamato nella richiesta di rinvio; la Corte ha ritenuto la questione già risolta dal diritto vivente unionale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Non impone che l'atto impositivo sia redatto nella lingua del destinatario; la mancata traduzione non comporta nullità se il contribuente abbia comunque avuto piena conoscenza dell'atto e abbia potuto difendersi.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche telematicamente e per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse, anche se i terzi sono ubicati all'estero; per il 2014 il bookmaker estero resta soggetto passivo solidale.

  • art. 1, commi 64 e 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La norma interpretativa chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione e che, se l'attività è svolta per conto di terzi, il mandante estero è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    Richiamato dalla ricorrente per limitare il tributo alle scommesse accettate in Italia; la Corte ha escluso tale lettura restrittiva alla luce del quadro normativo complessivo.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana è compatibile con la direttiva.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione all'esimente dell'obiettiva incertezza; la Corte ha ritenuto che, per l'anno 2014, tale esimente non operi.

  • art. 5, comma 1, L. 7 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni; la Corte ha escluso l'incertezza normativa per il periodo considerato.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato con riguardo all'esimente dell'incertezza; la Corte non ha ravvisato i presupposti per l'applicazione.

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per l'obiettiva incertezza; esclusa la sua applicabilità nel caso di specie.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente in tema di patrocinio e spese; la Corte ha invece applicato il principio della ripetibilità delle spese per l'ente assistito da funzionari.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione finanziaria vittoriosa anche quando sia assistita da propri funzionari, con criteri tariffari previsti dalla legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Conferma la regola della soccombenza in tema di spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti di legge.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso prospettati per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale nel quadro della capacità contributiva e della legittimità dell'assoggettamento all'imposta nei limiti temporali considerati.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è la prestazione del servizio di gioco e la gestione/raccolta delle scommesse sul territorio nazionale, non il solo luogo di stabilimento del bookmaker o la mera conclusione formale del contratto all'estero.
  • La norma interpretativa del 2010 ha chiarito che, per i periodi successivi, l'imposta si applica anche in assenza di concessione e che il bookmaker estero, se opera per conto di un intermediario che raccoglie le scommesse in Italia, è soggetto passivo e coobbligato solidale.
  • La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi né il divieto di discriminazione, quando si applica in modo uniforme agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia e risponde a finalità imperative di interesse generale.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto UE sia già stata risolta da una giurisprudenza unionale chiara e consolidata.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo, superabile solo se il contribuente non abbia potuto comprendere il contenuto dell'atto nonostante l'ordinaria diligenza.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando, al momento del fatto e dell'atto impugnato, la disciplina sia già stata chiarita da una norma interpretativa e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  • In tema di spese di lite nel processo tributario, l'amministrazione finanziaria vittoriosa può ottenere la condanna alle spese anche se assistita da funzionari propri; la compensazione resta una facoltà discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di regola censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoGiudicato

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