Sentenza del 22/05/2019 n. 22458 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Omesso versamento IVA - Illiquidità dell'impresa - Sanzioni - Ne bis in idem - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I.M. era stata condannata per il reato di omesso versamento dell'IVA relativo all'anno d'imposta 2008, previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000, commesso nella qualità di amministratrice della società. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, tra l'altro, la prescrizione del reato, la violazione del principio del ne bis in idem per la contemporanea sanzione amministrativa del 30% irrogata alla società, l'erronea valutazione della definitività e del pagamento della sanzione tributaria, nonché l'assenza di dolo o la sussistenza della forza maggiore derivante dalla crisi di liquidità e dai mancati pagamenti dei clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la prescrizione al momento della decisione d'appello e ha precisato che la prescrizione maturata successivamente non poteva essere rilevata a causa dell'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre escluso la violazione del ne bis in idem, poiché la sanzione tributaria era stata applicata alla società, soggetto distinto dalla persona fisica condannata penalmente. La crisi finanziaria, i ritardi nei pagamenti dei clienti, le rateizzazioni e le esigenze di mantenere operativa l'impresa non sono state ritenute idonee a escludere il dolo generico né a integrare la forza maggiore. La condanna è quindi rimasta ferma; I.M. è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Art. 10-ter del d.lgs. 74/2000
omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto
Il reato punisce l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, quando ricorrono le condizioni e la soglia previste dalla norma.
divieto di un secondo giudizio
Il ne bis in idem richiede, tra gli altri presupposti, che la doppia sanzione riguardi la stessa persona per il medesimo fatto. Non opera quando la sanzione tributaria è irrogata alla società e la sanzione penale alla persona fisica amministratrice.
Art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
Alla luce della giurisprudenza europea, il divieto non impedisce il doppio binario quando i procedimenti riguardano soggetti diversi, cioè una società dotata di personalità giuridica e una persona fisica.
sospensione della prescrizione
La durata della sospensione dipende dalla specifica causa del rinvio; il limite di 60 giorni richiamato dalla ricorrente riguarda l'impedimento delle parti e non necessariamente il rinvio richiesto dal difensore.
immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
La rilevazione d'ufficio di una causa estintiva maturata dopo la sentenza impugnata presuppone l'ammissibilità del ricorso; un ricorso inammissibile paralizza i poteri decisori della Corte sul merito.
La norma riguarda, nei casi previsti, gli effetti del pagamento del debito tributario sul reato, ma non modifica il diverso requisito dell'identità soggettiva necessario per il ne bis in idem.
Non è applicabile analogicamente per giustificare l'omesso versamento dell'IVA sulla base della mera crisi finanziaria dell'impresa.
Art. 606 c.p.p., lettere b), d) ed e)
motivi di ricorso per cassazione
La Corte ha ritenuto infondate o generiche le censure relative alla violazione di legge, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria e ai vizi della motivazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
effettuazione delle operazioni e fatturazione
L'obbligazione IVA sorge secondo le regole proprie dell'imposta e, di regola, non viene meno o si differisce per il solo fatto che il cliente non abbia ancora pagato la fattura.
D.P.R. 322/1998, art. 1, commi 4 e 8
La sottoscrizione della dichiarazione IVA contribuisce a collegare personalmente l'amministratore all'obbligo di organizzare il versamento dell'imposta dichiarata.
Massime di principio
- Il ne bis in idem non si applica automaticamente quando una società riceve una sanzione amministrativa tributaria e il suo amministratore viene condannato penalmente: occorre verificare anzitutto l'identità del soggetto sanzionato.
- L'amministratore che sottoscrive la dichiarazione IVA risponde personalmente dell'omesso versamento se, entro il termine previsto, omette consapevolmente di versare l'imposta dovuta; è sufficiente il dolo generico, senza necessità di uno specifico intento evasivo.
- La crisi di liquidità, i mancati pagamenti dei clienti, le pregresse esposizioni debitorie e la necessità di mantenere in attività l'impresa, di regola, non integrano forza maggiore e non escludono il dolo.
- Per invocare efficacemente la forza maggiore occorre dimostrare un'impossibilità assoluta, imprevedibile e incolpevole di adempiere, non una scelta gestionale di destinare le risorse ad altri debiti o alla prosecuzione dell'attività.
- Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale: la prova deve essere realmente nuova e decisiva, cioè potenzialmente idonea a determinare una decisione diversa.
- Un ricorso per cassazione inammissibile non consente normalmente di ottenere la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; è quindi essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e ammissibili.
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