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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30581/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una gara pubblica per l'affidamento dei servizi di supporto assistenziale e di ausiliarato. Il giudice amministrativo d'appello aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., deducendo eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per asserito sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione. In particolare ha sostenuto: 1) che il Consiglio di giustizia amministrativa avrebbe sostituito le proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante nell'interpretare l'art. 2 del capitolato, ritenendo che l'applicazione di un CCNL coerente con l'oggetto dell'appalto non fosse requisito di ammissione né causa di esclusione, mentre secondo la ricorrente la lex specialis lo imponeva; 2) che lo stesso giudice avrebbe indebitamente valutato come congrua l'offerta dell'aggiudicataria, respingendo la censura di carenza istruttoria nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, nonostante la controinteressata non avesse fornito prova sufficiente. Il ricorso quindi non contesta il merito della gara in sé, ma l'asserita invasione del merito amministrativo da parte del giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, perché il giudice amministrativo si era limitato a interpretare il capitolato, qualificare gli effetti degli atti di gara e valutare la sufficienza dell'istruttoria e la congruità dell'offerta, attività rientranti nel proprio sindacato di legittimità. Non vi è stata sostituzione della volontà del giudice a quella dell'amministrazione né decisione di merito sull'opportunità o convenienza dell'aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo solo nei limiti dell'eccesso di potere giurisdizionale e dei vizi attinenti ai confini esterni della giurisdizione.

  • art. 110 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    richiamato come parametro processuale nel ricorso, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.

  • artt. 103 e 111 Cost.

    evocati a sostegno della dedotta invasione della sfera della pubblica amministrazione e del riparto di giurisdizione.

  • art. 69 d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato come base della clausola di salvaguardia sociale del capitolato, che consente condizioni particolari di esecuzione attinenti a esigenze sociali o ambientali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fonte dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo è configurabile solo quando la decisione travalichi il sindacato di legittimità e si traduca in una concreta sostituzione della volontà del giudice a quella dell'amministrazione, con contenuto sostanzialmente provvedimentale.
  • L'interpretazione della lex specialis di gara, la qualificazione giuridica degli atti amministrativi e la valutazione della sufficienza dell'istruttoria rientrano nella funzione giurisdizionale e non integrano, di per sé, sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa.
  • L'eventuale errore nell'interpretazione del capitolato o nella valutazione del materiale istruttorio non incide sui limiti esterni della giurisdizione, ma attiene al merito della decisione e non è deducibile come eccesso di potere giurisdizionale ex art. 362 c.p.c.
  • Quando il giudice amministrativo si limita a verificare la legittimità dell'aggiudicazione e la congruità dell'offerta senza sostituire la propria scelta a quella della stazione appaltante, il ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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