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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29157/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa tributaria riferita al mancato versamento di imposte da parte di una società in nome collettivo o assimilata, della quale il contribuente era stato socio illimitatamente responsabile. In un primo giudizio la commissione tributaria regionale aveva annullato l'avviso di mora, ritenendo che il socio non potesse essere chiamato a rispondere perché gli atti presupposti della sequenza esattoriale non gli erano stati notificati e, comunque, erano stati notificati alla società e agli altri soci quando egli era già uscito dalla compagine sociale. In un secondo giudizio la stessa commissione aveva poi annullato il preavviso di fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria, perché atti dipendenti dall'annullamento dell'avviso di mora. L'agente della riscossione ha proposto due ricorsi per cassazione: nel primo ha impugnato la sentenza che aveva annullato l'avviso di mora; nel secondo ha impugnato la sentenza che aveva annullato il preavviso di fermo e l'ipoteca, deducendo: (a) violazione degli artt. 295 e 327 c.p.c. per omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'impugnazione dell'atto presupposto; (b) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 25066/2013 R.G. perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, dunque tardivo ex art. 325 c.p.c. Quanto al ricorso iscritto al n. 8313/2015 R.G., ha rigettato il primo motivo per difetto di interesse conseguente al passaggio in giudicato della decisione che aveva annullato l'avviso di mora, e ha rigettato il secondo motivo perché l'insufficienza della motivazione non è più deducibile quale vizio di legittimità dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta comprensibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte richiama l'applicazione analogica della riunione dei ricorsi connessi, poiché la definizione del primo giudizio può incidere sul secondo.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e, se non rispettato, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 295 c.p.c.

    La censura relativa alla mancata sospensione necessaria viene esaminata nel secondo ricorso, ma risulta assorbita/infondato in concreto per il passaggio in giudicato dell'atto presupposto.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata per l'omessa sospensione del giudizio, ma il motivo è respinto alla luce della definitività dell'atto presupposto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di insufficienza della motivazione; è scrutinabile solo l'omesso esame nei limiti attualmente previsti.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    È richiamato come fonte della modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    È richiamata per la conversione del d.l. n. 83/2012 e quindi per il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, dovendo il rispetto del termine essere verificato sulla base delle date di notificazione e spedizione del ricorso.
  • Se la decisione che costituisce il presupposto logico-giuridico di una successiva pronuncia diviene definitiva, viene meno l'interesse a censurare con il ricorso successivo l'eventuale mancata sospensione del giudizio sull'atto consequenziale.
  • Nel vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012, non è più denunciabile in cassazione il vizio di mera insufficienza della motivazione; la censura deve riguardare i limiti attualmente consentiti dalla norma.
  • Una motivazione che renda comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché ritenuta non persuasiva o non approfondita.
  • La riunione dei ricorsi connessi può essere disposta anche in sede di legittimità quando la decisione di uno può incidere sull'esito dell'altro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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